N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza.

La presente ordinanza viene emessa a seguito dell'esame di tre distinti ricorsi (nn. 312-314-315/2001), presentati in data 3 marzo 2011, nel corso di altrettante controversie tra la societa' Mazzoni Pietro spa e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, approdate ora alla Corte di cassazione, mediante ricorsi proposti in data 3 febbraio 2011.

Le tre controversie attengono ad altrettanti avvisi di accertamento emessi nei confronti della soc. Mazzoni Pietro spa, a seguito del processo verbale redatto dalla G. di F. in data 30 dicembre 2005, a conclusione di una verifica generale relativamente agli anni di imposta dal 2000 al 2003.

Gli accertamenti infatti riguardavano l'IVA degli anni 2001, 2002 ed IVA, IRPEG ed IRAP 2003 e si basavano fondamentalmente su alcuni rilievi principali e cioe' l'omessa fatturazione per cessione di materiale e omessa regolarizzazione di fatture passive.

Avverso i predetti accertamenti la societa' contribuente si opponeva alle contestazioni eccependo la infondatezza dei rilievi e faceva presente che, trattandosi di lavori appaltati dalla Telecom spa, e quindi contrattualmente soggetti a certe clausole e garanzia di qualita', aveva provveduto ad acquistare direttamente tutti i materiali necessari per la realizzazione di quanto richiesto, materiali regolarmente caricati all'interno dei propri magazzini e di volta in volta poi consegnati alle imprese sub-appaltatrici in 'conto lavorazione'.

In sede di fatturazione, le quantita' di materiali prelevate erano valorizzate e trattenute sui benestare alla fatturazione.

Secondo la ricorrente societa', detti materiali non venivano assolutamente ceduti, ma semplicemente affidati, alle imprese per la realizzazione dell'opera, e quindi consegnati in conto lavorazione;

si sottolineava quindi che la vera cessione si concretizzava solo all'atto della fatturazione nei confronti del committente.

Con altrettante sentenze, la CTP adita accoglieva i ricorsi ritenendo valide le eccezioni di parte e dette decisioni erano appellate dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Milano, che insisteva nella propria tesi e sulla legittimita' del proprio operato.

La CTR, con altrettante distinte decisioni, non condivideva le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di prima istanza, i quali come detto - avevano ritenuto corretto il comportamento della societa' contribuente, atteso che, secondo questo secondo giudice, il concetto 'in conto lavorazione' non poteva essere usato in modo non conforme al dettato legislativo, che, per superare la presunzione di cessione di beni, tende ad evitare che il trasferimento di un bene da un soggetto ad un altro, effettuato per motivi non collegati ad un vendita, possa in ogni caso concretizzare una vera e propria cessione di beni.

Nella specie, la CTR riteneva che, per superare la suddetta presunzione, sarebbe stato opportuno che la merce, con le modifiche del caso, fosse ritornata in capo alla cedente e che di cio' fosse rimasta un' incontestabile traccia. Mancando l'ultima condizione, la presunzione riprendeva vita e non si poteva non presumere che il bene fosse stato effettivamente ceduto. La cessione, pertanto, avrebbe dovuto formare oggetto di un'apposita fattura, rilevante non solo ai fini IVA per il recupero del tributo relativamente all'operazione posta in essere, ma anche ai fini delle imposte dirette, non risultando di conseguenza evidenziati e contabilizzati i ricavi correlati alla avvenuta cessione.

Invero, sosteneva la CTR, dalle indagini della G. di F. era emerso che i beni apparivano ceduti non 'in conto lavorazione', dato che era stata rilevata, nella documentazione relativa, la dicitura 'addebito materiali', che poteva in qualche modo essere interpretata quale prova indiretta dell'avvenuta cessione, perche' rappresentativa del costo del materiale, che avrebbe dovuto formare invece oggetto di apposita e regolare fatturazione.

Per la CTR appariva del tutto incomprensibile la connessione tra la supposta consegna dei materiali in conto lavorazione e la susseguente detrazione operata in sede di fatturazione, da parte della societa' subappaltatrice, di un importo relativo ai materiali stessi, e dunque tutte le sentenze di primo grado erano riformate dalla CTR in senso negativo per la tesi della societa' originaria ricorrente.

Ora, con tre distinti atti, la Mazzoni Pietro spa, ora segnala, producendo copia dei relativi atti, di avere proposto tre distinti ricorsi per cassazione avverso le tre sentenze sopra citate e avanza istanza di sospensione dell'esecutivita' delle decisioni impugnate, rilevando come, in caso di esecuzione, per la rilevanza degli importi in questione, la societa' sarebbe praticamente costretta al dissesto, con perdita del posto di lavoro di tutti i 433 dipendenti.

Con successiva memoria la Mazzoni Pietro spa richiama, quanto al fumus boni iuris, cio' che ha dedotto nel ricorso per cassazione, mentre, quanto al periculum in mora, ribadisce e documenta (anche con i decreti di approvazione del programma di cassa integrazione, di crisi aziendale, di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, per mano del Direttore Generale pro tempore degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emessi tra il febbraio 2009 ed il febbraio 2011, e con gli accordi sindacali siglati presso il competente Ministero) lo stato di attuale difficolta' finanziaria, connesso con la riduzione delle commesse Telecom spa e con i ritardati pagamenti da parte della committente.

Costituitasi l'Agenzia, eccepisce la inammissibilita' del ricorso ex art. 327 cpc, per essere le ipotesi di sospensione dell'esecuzione specificamente previste dalla normativa processuale tributaria in contrasto con la predetta disciplina civilistica, come dimostrato dagli artt. 47 e 68 del d.lgs. n. 546/1992, potendo, nelle more del giudizio di appello, essere disposta la sola sospensione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 472/1997. Il tutto, quindi, con un apparato normativo che ha superato il vaglio di legittimita' della Corte costituzionale con la sentenza n. 165/2000, ed in accordo anche con una recente decisione della Corte di cassazione in data 13 settembre 2010, n. 7815. Nel merito l'Agenzia nega la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Questa CTR rileva preliminarmente che, in relazione alle richieste di...

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