N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2011

IL GIUDICE DI PACE Esaminati gli atti del giudizio promosso ai sensi dell'art.

204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) dal ricorrente Cimmino Luigi in opposizione a n. 14 verbali, redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze e notificati al Cimmino ai sensi dell'art. 201 del codice della strada, aventi ad oggetto l'accertamento e la contestazione, nei confronti dello stesso Cimmino, ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, di altrettante condotte di superamento del limite di velocita', poste in essere in violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, dal conducente di autoveicolo di proprieta' del Cimmino nel Viale Etruria, rilevate a mezzo di postazione fissa di controllo elettronico della velocita' dei veicoli, in funzione con modalita' automatica, senza la presenza in loco di agenti di polizia stradale;

Sciolta la riserva formulata all'udienza del 6 aprile 2011;

Rilevato che il ricorrente ha dedotto, quale motivo di illegittimita' dei provvedimenti impugnati, l'impiego della suddetta postazione in violazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1°agosto 2002, n. 168 (recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), in quanto effettuato su strada urbana non avente le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;

Tutto cio' rilevato, ritiene di dover pronunciare la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 ,

L'art. 4, comma 1, del citato D.L. 121/02, convertito, con modificazioni, nella citata L. 168/02, dopo avere previsto, al primo periodo, la facolta' degli organi di polizia stradale di cui all'art.

12, comma 1, del codice della strada, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di utilizzare od installare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, commi 2, lettere A e B, del codice della strada, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 dello stesso codice della strada, stabilisce, al secondo periodo, che i predetti dispositivi o mezzi tecnici possono essere altresi' utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del codice della strada, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto emesso dal Prefetto territorialmente competente, previa valutazione del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile fermare un veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. .

Ai sensi dell'art. 201, commi 1-bis e 1-ter, del codice della strada, inseriti dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2003 n. 214 (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), e successivamente modificati dall'art. 36, comma 1, lettera

e), della L. 29.7.2010 n. 120 (recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), in caso di utilizzo dei suddetti dispositivi o mezzi tecnici, non solo non vi e' l'obbligo d911a contestazione immediata delle infrazioni rilevate, ma la stessa presenza degli organi di polizia stradale sui luoghi delle infrazioni non e' necessaria, qualora i suddetti dispositivi o mezzi tecnici siano omologati od approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

Le caratteristiche...

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