n. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 471 del 2013, proposto da: Vincenzo Salvatore Testa, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrari, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma n. 147;

Contro Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

Per l'annullamento: del decreto di rigetto n. Cat. 11E/2012, avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Foggia il 12 dicembre 2012 e notificato al ricorrente il 16 gennaio 2013;

nonche' di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Foggia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Cesare Di Cintio;

  1. Il Fatto. 1.1. Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive sotto l'insegna e il marchio «planetwin365.com», di cui e' titolare SKS365 Group GmbH (SKS), societa' bookmaker di Innsbruck. Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell'ambito delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla societa' SKS, con sede all'estero, che fa le veci di allibratore. Al fine dell'esercizio dell'attivita' di raccolta delle giocate il ricorrente ha presentato alla Questura di Foggia istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d. n. 773/31 (TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta. Con decreto n. Cat. 11E/2012 del 12 dicembre 2012, notificato al ricorrente il successivo 16 gennaio 2013, il Questore della Provincia di Foggia, ritenuto che «l'oggetto della domanda presentata... per la sua assoluta indeterminatezza e specificita' della richiesta non e' inquadrabile in nessuna fattispecie prevista e disciplinata dal legislatore, tanto meno in quella prevista dall'art. 88 TULPS (richiesta specifica di licenza per attivita' di scommesse) perche' essa riguarda unicamente la disciplina dell'accettazione di scommesse da parte di soggetti concessionari o autorizzati da parte dei ministeri o altri enti... e comunque in nessun caso ha riguardo all'intermediazione dati di proposte negoziali tramite rete telematica»;

presto atto altresi' del principio di tipicita' degli atti amministrativi, e operato infine un raffronto della presente fattispecie con i risultati cui e' pervenuta sul punto la giurisprudenza nazionale e comunitaria, ha rigettato la suddetta istanza. 1.2. Il decreto di rigetto e' stato ritualmente impugnato dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicita' della motivazione;

2) violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE;

disparita' di trattamento;

violazione del principio di diritto comunitario di mutuo riconoscimento;

3) violazione degli artt. 18-52 TFUE;

violazione del principio di libera concorrenza;

eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparita' di trattamento. Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato. 1.3. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Interno e la Questura di Foggia hanno chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio ex art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a. 1.4. All'udienza camerale del 10 maggio 2013 il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dando altresi' rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., della possibilita' di sospensione del giudizio per prospettazione ex officio della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135 co. 1 lett. q-quater) c.p.a., nella parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro». 2. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a. 2.1. Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a., introdotto dall'art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in l. 26 aprile 2012, n. 44, sono devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro». Avuto riguardo a tale previsione normativa, e' interdetto pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art. 60 c.p.a., stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della controversia (scrutinio di legittimita' del diniego di licenza ex art. 88 TULPS, emesso dal...

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