N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2011

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva;

Lette le memorie depositate dalle parti nei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.;

Premesso:

che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la Fondazione Ordine Mauriziano ha chiesto la condanna della Regione Piemonte e dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano al pagamento di un indennizzo per l'utilizzo del complesso immobiliare denominato Umberto I, immobile da ritenersi interamente di esclusiva proprieta' della ricorrente previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1350 legge n. 296/2006, nonche' occorrendo degli artt. 1 e 2 d.l. n.

277/2004 e degli artt. 1 e 2 l.r. Piemonte n. 39/2004 per contrasto con la XIV Disp. Trans. Cost., con l'art. 42 Cost. e con l'art. 1 del Primo Protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato con legge 4 agosto 1955 n. 848, nonche' per violazione dell'art. 3 Cost. con riguardo al principio di ragionevolezza e in relazione agli artt. 24, 35, 41 e 42 Cost.;

che in particolare parte ricorrente dubita della legittimita' costituzionale delle norme indicate a) per violazione della XIV Disp.

Trans. Cost., norma che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, nel preservare l'Ordine Mauriziano nella sua funzione ospedaliera ha considerato l'ente nella unitarieta' ed interdipendenza dei suo vasto patrimonio, laddove le norme impugnate hanno attuato una scissione patrimoniale, operata inoltre per la parte sanitaria mediante una trasformazione dell'ente ospedaliero in ASO per il tramite di fonte regionale, nonche' b) per violazione dei principi di rilevanza costituzionale che presidiano la tutela del diritto di proprieta', essendosi posta in essere una vera e propria espropriazione a danno dell'Ordine Mauriziano senza la previsione di alcun indennizzo e c) per violazione dell'art. 3 Cost. con riguardo al principio di ragionevolezza in relazione agli artt. 24, 35, 41 e 42 Cost., essendosi fatto carico alla Fondazione di tutti i debiti insoluti alla data del 23 novembre 2004 a fronte del trasferimento di una parte soltanto dei patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine Mauriziano;

che l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, ritualmente costituitasi, ha osservato da un lato che l'affermato carattere unitario dell'Ordine Mauriziano concerne, a tenore della lettera della XIV Disp. Trans. e Fin. Cost., il solo ente ospedaliero, dovendosi pertanto preservare l'unitarieta' della porzione immobiliare destinata all'erogazione del servizio ospedaliero, ha aggiunto che la disposizione della legge regionale impugnata si e' limitata a costituire l'Ente Ordine Mauriziano di Torino in Azienda Sanitaria Ospedaliera, mentre la separazione del patrimonio dell'ordine Mauriziano e' stata disposta dalla legge statale (d.l. n.

277/04), ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di espropriazione alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.

68/59) ed infine ha aggiunto che i beni mantenuti in capo all'Ente Ordine Mauriziano, tra cui il presidio ospedaliero Umberto I, vanno qualificati come indisponibili, trattandosi di beni destinati al pubblico servizio sanitario (art. 826, comma 3 c.c.) laddove l'intero patrimonio disponibile e' stato attribuito alla Fondazione alla scopo di soddisfare le pretese dei creditori dell'Ente Ordine Mauriziano;

che infine la Regione Piemonte, ritualmente costituitasi, ha ritenuta inammissibile e priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente, osservando che poiche' le norme impugnate hanno per finalita' quella di garantire la prosecuzione delle attivita' sanitarie sino ad allora esercitate dall'Ordine Mauriziano, deve ritenersi coerente l'attribuire i beni, mobili ed immobili, strumentali a tali attivita' all'azienda ospedaliera istituita per provvedere a tale scopo ed ha al contempo denunciato l'illegittimita' dell'art. 3, comma 1 d.l. n.

277/04 in relazione agli artt. 3, 41 e 42 Cost., ritenendosi in contrasto col principio di ragionevolezza e parita' di trattamento la scelta del legislatore di attribuire alla Fondazione, nella persona del Commissario Straordinario, il compito di provvedere al pagamento parziale dei debiti pregressi...

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