n. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2013 -

TRIBUNALE DI SANREMO Il giudice onorario avv. Marco Fumagalli, in veste di giudice monocratico nella causa di cui al proc. n. 492/07 ruolo generale affari contenziosi, dato atto che all'udienza 11 luglio 2013 - in cui le parti sono comparse spontaneamente a seguito dell'ordinanza di restituzione atti di codesta Corte del 5 luglio 2013, prot. 69/c - ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 ottobre 2013;

che, contestualmente, preso atto del rinvio, e' stata riproposta, con nuova istanza, la questione di legittimita' costituzionale precedentemente sollevata, con argomentazioni analoghe a quelle che gia' avevano giustificato la remissione della questione a codesta Corte, ed ulteriori;

considerato che codesta Corte, per le ragioni esposte nel provvedimento di restituzione degli atti, non ha avuto modo di esaminare la questione di legittimita' costituzionale a suo tempo sollevata;

ritenuto che anche ad avviso di questo giudice la stessa meriti di essere vagliata da codesta Corte e a tal fine riproposta nelle forme dovute, con riguardo anche ad ulteriori profili trattati nella nuova istanza ovvero rilevati d'ufficio da questo giudice;

considerato che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della rinnovata questione di legittimita' costituzionale, ritiene questa non manifestamente infondata per le seguenti motivazioni, che fa «proprie». I. L'oggetto della questione di legittimita' costituzionale. Il rinvio disposto da questo giudice - nell'evidente impossibilita' di definire il giudizio prima dell'ormai imminente sospensione feriale - ad udienza successiva al 13 settembre 2013, scadenza contemplata dall'art. 11, comma 2 decreto legislativo n. 155/2012, comporta quale luogo di celebrazione dell'udienza stessa, il Tribunale di Imperia, stante che a tale data l'accorpamento del Tribunale di Sanremo con quello di Imperia dovra' gia' essere avvenuto, cosi' come stabilito dall'art. 9, comma 1 del citato decreto legislativo. In base alla citata istanza tale provvedimento e' fondato su norme incostituzionali, cioe': sull'art. 1, comma 2, legge n. 148/2011 con cui e' stato convertito il decreto-legge n. 138/2011, norma che si pone in contrasto con gli articoli 70, 72, commi 1 e 4, e 77 comma 2, nonche' 5, 3 ed 81 Cost.;

sull'art. 1, decreto legislativo n. 155/2012 nella parte in cui include il Tribunale di Sanremo nell'elenco della tabella A, norma che si pone in contrasto con gli articoli 25, comma 1 e 76. Questo giudice (visti gli articoli 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 seguenti legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87) rileva inoltre come l'articolo in esame presenti profili di incostituzionalita' rispetto all'art. 24, comma 1, Cost. II. I motivi della questione di legittimita' costituzionale. 1 e 4 Cost. Il primo profilo di illegittimita' costituzionale emerge in relazione ai procedimento adottato per l'approvazione dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 che ha previsto la delega legislativa al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari. Tale disposizione e' stella infatti introdotta durante l'iter del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 138/2011, che non conteneva la norma in esame. La delega e' stata in particolare inserita in un «maxi-emendamento» presentato dal Governo dal Senato nella seduta del 7 settembre 2011 (l'ultima in cui il d.d.l. e' stato discusso) sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo approvato dal Senato e' stato poi presentato alla Camera l'8 settembre 2011, e' stato esaminato dalla commissione bilancio tra l'8 e il 12 settembre 2011 e dall'aula tra il 12 e il 14 settembre 2011 e anche in questo caso il Governo ha posto la fiducia. Dal resoconto della seduta d'aula del Senato emerge inoltre che l'emendamento governativo in questione e' stato presentato in aula ed e' stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio, senza il preventivo esame da parte della commissione referente, cosi' come imposto dall'art. 72, comma 1. E' stato quindi violato in primis l'art. 70 della Carta Costituzionale che attribuisce la funzione legislativa collettivamente ai due rami del Parlamento, ma altresi' l'iter ordinario di formazione legislativa, che ai sensi dell'art. 72, 4 comma Cost. deve essere sempre adottato per l'approvazione delle deleghe legislative: della procedura esige che i disegni di legge siano deliberati dal plenum dell'assemblea, esaurita la fase istruttoria nella competente commissione in sede referente (in dottrina si confronti Crisafulli «Lezioni di diritto costituzionale-Cedam»). Inoltre l'introduzione della disposizione di delega legislativa nel procedimento di conversione del decreto-legge ha comportato - per i tempi necessariamente rapidi e vincolati del procedimento di conversione - la quasi totale compressione del dibattito parlamentare il che appare in contrasto con la ratio della c.d. «riserva di assemblea» prevista dall'art. 72, comma 4, Cost. che e' quella di consentire il piu' ampio dibattito parlamentare possibile su questo tipo di atti comportanti il trasferimento della potesta' legislativa dal Parlamento al Governo. II.2. Art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 - Violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. Ulteriori profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 emergono con riferimento alla disposizione di cui all'art. 77 Cost. Il dubbio di costituzionalita' si pone innanzitutto in relazione alla sussistenza dei requisiti della straordinaria necessita' e urgenza su cui si fonda, ai sensi dell'art. 77, comma 2 Costituzione, il potere di decretazione d'urgenza del Governo. La Corte costituzionale ha affermato al riguardo che il difetto dei requisiti di straordinaria necessita' e urgenza, una volta intervenuta la legge di conversione, si traduce in un vizio in procedendo della legge stessa, la quale non esplica dunque alcuna efficacia sanante dei vizi del decreto-legge (cfr. sentenza n. 171 del 2007). Tale orientamento e' stato confermato dal giudice delle leggi con la pronuncia n. 355/2010 con la quale e' stato ulteriormente precisato che la valutazione in termini di necessita' e urgenza deve essere effettuata anche per gli emendamenti aggiunti in sede di conversione dal Parlamento. Nel caso della disposizione di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 il dubbio circa la sussistenza dei requisiti in esame si pone considerando che la disposizione contenente una delega legislativa al Governo e' per sua stessa natura «a operativita' differita» nel senso che essa e' immediatamente applicabile solo nei rapporti tra Parlamento e Governo, mentre non ha alcuna efficacia nei confronti della generalita' dei cittadini fino a quando non viene attuata con l'emanazione del relativo decreto delegato. Lo strumento della legge-delega appare pertanto incompatibile con la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessita' e urgenza che appaiono implicare l'immediata applicabilita' del provvedimento normativa, non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale ovvero della sua effettiva idoneita' a disciplinare le situazioni sostanziali oggetto dell'intervento normativo, che nel caso della legge-delega e' invece rinviato al momento dell'adozione del decreto legislativo. Sotto altro profilo l'art. 77, secondo comma, Cost. potrebbe essere stato violato anche a causa della eterogeneita' della disposizione in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel testo del decreto-legge n. 138/2011. Come si e' gia' osservato, infatti, la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 2 della legge n...

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