n. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2013 -

IL TRIBUNALE Letta memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in data 11 luglio 2013 presentata nell'interesse di: R.R., nato in M. il 10 settembre 1984, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Torino via Moncrivello nr. 3/D c/o BOVE Giacomo (Stazione Carabinieri Torino Regio Parco);

E.K.F. nato a B. (Francia) il 30 novembre 1980 attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione giornaliero alla P.G.;

entrambi difesi di fiducia dall'avv. Gasparini Alessandro del Foro di Torino, Rilevato in fatto che nei confronti dei suddetti imputati veniva emesso decreto di giudizio immediato in data 27 febbraio 2013 con la seguente imputazione: del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 DPR 309/90 perche' in concorso tra loro illecitamente detenevano gr. 965,65 di sostanza stupefacente, hashish, contenente mg. 93578 di principio attivo, destinato aI consumo di terzi. - In Torino il 25 gennaio 2013 R. recidivo specifico infraquinquennale E.K. recidivo Osserva In data 14 marzo 2013 il difensore di entrambi, munito di procura speciale, chiedeva procedersi con il rito abbreviato che veniva ammesso in data 27 maggio 2013. Con la memoria depositata l'11 luglio 2013 il difensore degli imputati sollevava eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4-bis del d.l. n. 272/2005 cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 49/2006, che aveva modificato l'art. 73 D.P.R. 309/90 per contrasto con gli artt. 77 c. 2, 3 e 117 c. 1 Cost. La questione, come precisato anche dal difensore, e' stata recentemente sollevata sia dalla Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 28 gennaio 2013, di cui il difensore fa proprie le motivazioni e le conclusioni, che dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con ordinanza del 9 maggio 2013. In particolare la Corte di Appello di Roma svolgeva le seguenti osservazioni in diritto. Osserva in diritto 1. L'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, come e' noto, e' stato modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 di conversione del decreto legge n. 272/2005, c.d. «Decreto Olimpiadi». Prima della legge di modifica l'articolo in argomento prevedeva nei commi 1 e 4 la sanzione della reclusione da 8 a 20 anni e la multa da €

25.822 ad €

258.228 per una serie di condotte aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti elencate nelle tabelle I e III allegate al d.P.R. - le c.d. droghe pesanti - e, rispettivamente, la sanzione della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da €

5.164 ad €

77.468 per le condotte riguardanti le sostanze elencate nelle tabelle II e IV - c.d. droghe leggere -. Il quadro legislativo prevedeva dunque, come appare giuridicamente e, soprattutto, costituzionalmente corretto, sanzioni diverse in relazioni a condotte diverse: la norma, puniva e violazioni relative a sostanze piu' dannose con sanzioni piu' pesanti rispetto a quelle riguardanti sostanze meno dannose. L'art. 4-bis d.l. cit. ha modificato il quadro teste' delineato appiattendo verso l'alto le condotte in argomento sotto l'unica sanzione della reclusione da 6 a 20 anni e la multa da €

26.000 a 260.000. Fermo e' rimasto il comma 5 dell'art. in argomento che prevede sanzioni piu' miti per comportamenti di lieve entita' stabilendo comunque per cio' che attiene alla detenzione di sostanza "leggere", un rilevante anniento delle pene rispetto a quanto previsto dalla norma nella sua formulazione originaria. L'art. 4-bis cit. risulta per altro verso inserito nel quadro di un decreto legge varato all'inizio sotto la rubrica di «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali nonche' la funzionalita' dell'amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi». Il provvedimento varato dal Governo era costituito da soli 6 articoli riguardanti l'assunzione di personale della Polizia di Stato, il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino, l'istituzione di apposita lotteria nazionale, l'esecuzione di pene detentive per tossicodipendenti ed il diritto di voto degli italiani all'estero. In particolare, per cio' che attiene alla materia in argomento, l'art. 4 del decreto legge abrogava l'art. 94-bis del d.P.R. n. 309/90 e prevedeva un caso speciale di sospensione dell'esecuzione di pene detentive irrogate a tossicodipendenti ed alcoldipendenti: nulla dunque che riguardasse le sanzioni relative alle condotte di detenzione, spaccio ecc. di sostanze stupefacenti. In seguito al passaggio parlamentare, il decreto contava ben 36 articoli tra cui l'art. 4-bis di cui trattasi. Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene dunque questa Corte che sussistano elementi per ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. cit. cosi' come convertito nella l. n. 49/2006 per contrasto con l'art. 77, 2 c. Cost. sollevata nel corso del presente procedimento. Ed in effetti la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi in ordine alla necessita' di coerenza tra le norme che compongono un provvedimento di urgenza rilevando «la carenza del requisito della straordinarieta' del caso di necessita' e di urgenza di provvedere la evidente estraneita' della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui e' inserita». Ed ancora: «Si deve ritenere che l'esclusione della possibilita' di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». (sentenza 22 del 2012). Ora nel caso in specie appare evidente il difetto di coerenza interna tra le norme che costituivano il nucleo originario del provvedimento adottato dal governo e quella di cui dall'art. 4-bis citato: tale ultima norma, che introduce un nuovo sistema di sanzioni in relazione a condotte aventi ad oggetto stupefacenti, nulla ha evidentemente a che vedere, sia con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino, sia con i benefici previsti in favore di tossicodipendenti ed alcoldipendenti. 2. Del resto che la norma in argomento non perseguisse lo scopo di fronteggiare un problema presentatosi con caratteri di urgenza e straordinarieta' emerge con tutta evidenza dal fatto che la riforma dell'art. 73 cit. giaceva in parlamento da tre anni come affermato dallo stesso relatore della modifica On. Giovanardi (seduta del Senato del 26 gennaio 2006). Da tale rilievo si deduce un secondo profilo di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 77, 2 c. Cost. della norma in questione che, oltre ad essere inserita, come gia' detto, in un contesto disomogeneo, appare per di piu' sprovvista del requisito della urgenza previsto dalla citata norma costituzionale e che giustifica il potere di decretazione del governo. Non si vede, in altre parole, quale urgenza vi fosse nel riformare un sistema sanzionatorio in vigore da 16 anni ed in ordine al quale nessun evento improvviso, straordinario poneva l'esigenza di una modifica per decreto. La Corte costituzionale ha peraltro avuto modo di affermare il principio per cui il vizio derivante dalla assenza del requisito di straordinarieta' ed urgenza del provvedimento per decreto non viene sanato dalla successiva legge di conversione. Quanto precede poiche' «Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie.» (C. Cost. sent. n. 171/2007). 3. La norma di cui all'art. 4-bis in questione si pone a giudizio di questa Corte in contrasto altresi' del principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge di cui all'art. 3 Cost. Il principio postula come e' noto, e come e' stato piu' volte sottolineato dalla Corte costituzionale, non solo che a comportamenti eguali vengano riconnesse conseguenze eguali ma anche, e per converso, che a situazioni diverse corrispondano conseguenze diverse. Non v'e' dunque chi non veda come sanzionare con la medesima pena due comportamenti notevolmente diversi come l'importare, detenere, spacciare ecc. droghe c.d. leggere oppure pesanti costituisca una palese violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della mancata adozione di sanzioni diverse in relazione a condotte diverse. Pur non essendo questa la sede per una disamina su basi scientifiche delle profonde, e comunque note, differenze intercorrenti tre ai due tipi di stupefacenti varra' tuttavia la pena di rilevare quanto meno la assenza di effetti di dipendenza nei consumatori di «cannabis» a differenza di quelli che assumono droghe c.d. pesanti quali gli oppiacei di cui diventano entro brevissimo termine dipendenti. Va altresi' rilevata la modestia degli effetti negativi sull'organismo - non differenti da quelli che provocano alcool o nicotina - delle droghe leggere rispetto quelli devastanti prodotti dalle droghe pesanti. 4. Non manifestamente infondata appare inoltre la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al l'art. 4-bis cit. in relazione all'art. 117, c. 1 Cost. Va invero posto in evidenza come il Consiglio della Unione Europea con la decisione quadro n. 2004/757/GAI abbia stabilito all'art. 4 che: 1 - (Omissis). «Ciascuno Stato membro provvede finche' i reati di cui all'art. 2 (Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori) siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno l e 3 anni. 2 - Ciascuno Stato membro provvede affinche' i reati di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano...

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