N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2011

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, le leggi costituzionali nn. 1/1948, 1/1953 e 1/1989 e la legge ordinaria n.

87/1953:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11 della legge n. 374 del 21 novembre 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste e' il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per violazione e contrasto con articoli 3, commi 1 e 2, 4, comma 1, 25, comma 1, 35, comma 1, 97, comma 3, e 106, commi 1 e 2, della Costituzione;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (ricorrente e Ministero della Giustizia) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e sia consegnata per conoscenza al Coordinatore di questo Ufficio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando la sospensione del procedimento in corso.

Roma, addi' 30 giugno 2011

Il Giudice di pace: Rossi

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, con atto di ricorso depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 19 maggio 2011, procedimento iscritto al n. 62248/2011 R.A.Cont., il dott.

Franco Guidoni, giudice di pace presso l'Ufficio di Verona, difeso dall'Avv. Luciano Bonomo del foro di Verona e dall'Avv. Carlo Innocenzo Frugoni del foro di Roma, elett. dom/to presso lo Studio legale di quest'ultimo in Roma, Viale Mazzini n. 120, ha chiesto al giudice di pace di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma complessiva di € 4.381,79, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, oltre alle spese legali, il tutto entro e non oltre la competenza per valore del giudice adito, per l'indebita decurtazione parziale negli anni 2003 - 2011 dell'indennita' forfettaria mensile di € 258,23, prevista, 'a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto' da parte del giudice di pace, dall'articolo 11, comma 3 della legge n. 374 del 21 novembre 1991 e successive modificazioni.

Per consolidata ed univoca giurisprudenza della cassazione (vedasi sezioni unite n. 11272/1998, sezione lavoro nn. 1189/1999, 1202/1999, altre sezioni nn. 5523/2004, 12026/2004, 9155/2005, 10611/2005 - non si rinvengono pronunce contrarie), in materia di indennita' spettanti al giudice di pace, come previste dal richiamato articolo 11 della legge n. 374 del 21 novembre 1991 e successive modificazioni, il giudice competente a dirimere ogni correlata questione e controversia e' quello individuato dalla legge secondo il criterio generale del valore della causa.

'La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico indennitario spettante ai funzionari onorari - non legati all'ente pubblico da un rapporto professionale di servizio e qualificabili come organi dello stesso ente - va determinata (nel caso in cui, in relazione alla posizione giuridica fatta valere, sussista la giurisdizione del giudice ordinario) in base al valore della causa, poiche' non sussistono gli elementi della figura giuridica della parasubordinazione delineata dall'art. 409 n. 3 cod.

proc. civ. (Fattispecie relativa alla rivendicazione dell'indennita' cosiddetta giudiziaria da parte di giudici di pace)' (Cass. ss.uu. n.

11272/1998).

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'orientamento costante ed univoco della Suprema Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, nella sua inalienabile funzione nomofilattica, integra vero e proprio diritto vivente, con relativa ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge come interpretata dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale non lasci al giudice di merito margine alcuno di apprezzamento discrezionale.

L'articolo 11 della legge n. 374 del 21 novembre 1991, come univocamente interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, pone questioni rilevanti e non manifestamente infondate di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, commi 1 e 2, 4, comma 1, 25, comma 1, 35, comma 1, 97, comma 3, e 106, commi 1 e 2, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste e' il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Rilevanza delle questioni Le questioni sono rilevanti per la definizione del procedimento in oggetto; la pronuncia della Corte costituzionale, infatti, produrra' effetti decisivi in ordine alla questione pregiudiziale sulla competenza del giudice adito, nonche' sul merito: a) in caso di declaratoria di inammissibilita' o infondatezza della questione, il giudice rimettente si dichiarera' competente per valore ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 14, comma 1, c.p.c., nonche' per territorio, ai sensi dell'articolo 25 c.p.c., dovendo l'obbligazione essere eseguita, ai sensi del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, nel luogo in cui si trovano gli uffici amministrativi centrali dello Stato competenti ad autorizzare il pagamento, ed emettera' il decreto ingiuntivo, evidenziando l'allegata documentazione - attestazione del direttore amministrativo dell'Ufficio del giudice di pace di Verona delle indennita' forfettarie mensili corrisposte negli anni di riferimento 2003/2011 - la decurtazione parziale o totale in alcuni mesi dell'indennita' in oggetto senza che emerga dagli atti alcun legittimo motivo che ne giustifichi l'omessa corresponsione integrale, con specifico riferimento ai requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 374 del 21 novembre 1991;

  1. nel caso, al contrario, di declaratoria di incostituzionalita' parziale della disposizione in oggetto, nel senso sopra specificato, per uno o piu' dei profili di dubbia costituzionalita' di seguito esplicati, il giudice rimettente dovra' dichiararsi funzionalmente incompetente, con relativo onere del ricorrente di ripresentare l'istanza dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro territorialmente competente.

Impossibilita' di interpretazione della legge in senso costituzionalmente orientato.

La richiamata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione preclude al giudice rimettente la possibilita' di un'interpretazione diversa e costituzionalmente orientata della norma in oggetto, escludendo categoricamente la configurabilita' in capo al giudice di pace, contemporaneamente ricompreso nell'ampia categoria dei funzionari onorari ed in quella piu' circoscritta dei giudici onorari, non solo di un rapporto di pubblico impiego, ma anche di un diverso e/o atipico rapporto di subordinazione o parasubordinazione, anche solo in via di fatto (rilevante in materia giuslavoristica).

La categoricita' della giurisprudenza univoca della cassazione non consente al giudice rimettente alcun margine di discrezionalita' nella valutazione della natura giuridica del rapporto di servizio del giudice di pace, giammai assimilabile ad un rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, in ragione della pregiudiziale invalicabile dell'onorarieta' della funzione, ritenuta, conclusivamente, dalla cassazione preclusiva di qualsiasi diversa qualificazione giuridica del rapporto ('La figura del funzionario onorario, che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente senza che pertanto possa ipotizzarsi un 'tertium genus' neppure sotto il profilo della parasubordinazione, si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico'; Cass. ss.uu. n. 3129/1997).

Non manifesta infondatezza delle questioni

  1. Violazione dell'articolo 3, commi I e 2, della Costituzione.

    La disposizione in oggetto (articolo 11 della legge n. 374 del 21 novembre 1991), come univocamente interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione, nel denegare che il rapporto di servizio onorario del giudice di pace (comma 1), il quale da' origine ai correlati rapporti obbligatori di natura pecuniaria ivi previsti (commi 2 e seguenti), integri un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, cosi' escludendo il giudice di pace dalle garanzie processuali e sostanziali previste dal diritto del lavoro, in attuazione di inviolabili precetti costituzionali (articoli 4 e 35 ss. della Costituzione) si pone in violazione con il principio di ragionevolezza sul quale si fonda l'articolo 3 della Costituzione: in tanto e' ammissibile una diversa regolamentazione legislativa...

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