n. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2012 -

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 876/2012 R.G., promossa da Pisa.Mo Spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. Alberto Paolicchi, con sede in Pisa, Via Battisti 71, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Coco e Daniele Coco, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pisa, Via Bonaini, 44, attrice, contro Adda Tours di Carnati Mauro Sas, con sede in Carenno (Lecco), Via Manzoni, 17, convenuta contumace, oggetto: pagamento somma. 1) In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato la Pisa.Mo, Azienda per la Mobilita' Spa (societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento del Comune di Pisa) citava in giudizio la ditta Adda Tour di Carnati Mauro Sas per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 88,00, oltre accessori. Sosteneva parte attrice che con ordinanza dirigenziale n. 490, emessa in data 22 dicembre 2010 dal Servizio Mobilita' del Comune di Pisa, erano stati disciplinati il transito e la sosta degli autobus nella citta' di Pisa;

in particolare sulla base della richiamata ordinanza era stata stabilita una tariffa pari ad euro 88,00 per ogni singolo accesso alla citta' da parte di autobus ad uso turistico, con indicazione specifica dei luoghi tramite i quali accedere alla citta' in modo da evitare condotte elusive. Riferiva ancora l'odierna attrice che in data 27 marzo 2011 un pullman targato DK 457 LT, risultato di proprieta' della ditta Adda Tour di Carnati Mauro Sas, aveva transitato e sostato lungo la Via Pietrasantina, contravvenendo all'ordinanza citata;

era stata inviata alla ditta oggi convenuta lettera raccomandata con richiesta di pagamento della tariffa, senza esito alcuno. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 88,00. Rimasta contumace la convenuta, la causa a' stata istruita mediante produzioni documentali, e trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2012. 2) In diritto.

  1. Questione di legittimita' costituzionale - fondatezza. Con l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioni con legge 17 febbraio 2012, n. 10, ha aggiunto all'art. 91 del codice di procedura civile un ultimo comma cosi' formulato: "nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda";

il riferimento...

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