n. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2013 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale contenzioso iscritto al n. 749 dell'anno 2012 vertente, tra Cassa di Risparmio di Fano S.p.a., elettivamente domiciliata in Orvieto, via Garibaldi n. 38, presso lo studio dell'avv.to Lorena Mandini e rappresentata e difesa dagli avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari in virtu' di procura in calce al ricorso per opposizione allo stato passivo, opponente, e Fallimento Pizzardi Sergio n. 3/2012, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in Orvieto, via Angelo Da Orvieto, n. 36, presso lo studio dell'avv.to Marcello Caprio che lo rappresenta e difende giusta autorizzazione del giudice delegato del 20 febbraio 2013, opposto. Oggetto: opposizione allo stato passivo. Premesso che Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2012, parte opponente ha chiesto, ai sensi dell'art. 98 L.Fall., di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento in riferimento al credito pari ad euro 96.986,34, deducendo l'illegittimita' della ammissione in chirografo operata dal giudice delegato. La Curatela del Fallimento, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'infondatezza e l'inammissibilita' della opposizione, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in giudizio Rita Pizzardi quale soggetto mutuatario. All'udienza dell'8 aprile 2013, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata, fissando in prosieguo l'udienza del 4 novembre 2013, ore 9.30, innanzi al Tribunale di Terni. Parte opposta ha, quindi, sollevato questione di legittimita' costituzionale nei termini che testualmente si riportano: «dell'art. 1 del decr. leg. 7.09.2012 n. 155 in riferimento alla legge delega del 14.09.2011 della Costituzione sotto un duplice profilo. Il primo attiene all'incostituzionalita' della legge delega laddove, trattandosi di conversione del decreto-legge, difettano i requisiti di straordinaria necessita' e di urgenza previsti dall'art. 77 2° co. della Costituzione in quanto trattandosi di provvedimento che ha introdotto la riforma della geografia giudiziaria non sussistono i suddetti requisiti di necessita' e di urgenza che hanno ispirato il decr. legge convertito. E cio' anche considerando che in materia il perseguimento della organizzazione della giustizia era gia' stato perseguito in via d'urgenza con il decr. legge 6.07.2011 n. 98;

il secondo profilo attiene invece all'aver inserito in una legge di conversione una materia del tutto estranea a quella prevista dal decreto-legge da convertire. Su tale aspetto, peraltro, si e' gia' pronunciata la Corte costituzionale con sent. n. 22/2012 in materia analoga. Si ritiene, pertanto, che la legge di conversione sia...

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