n. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2012 -

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. r.g. 11039/2010 promossa da Raciti Adele (C.F. RCTDLA72S64C351N), domiciliata in via Toselli 43, Catania;

rappresentata e difesa dall'avv. Marina Marcello giusta procura in atti, attrice;

Contro Radelpi Immobiliare S.r.l. (C.F. 04587420870), domiciliata in via Umberto 143, Catania;

rappresentata e difesa dall'avv. Franchina Gaetano giusta procura in atti, convenuta;

Ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che con atto di citazione notificato il 5 novembre 2010, Raciti Adele ha impugnato la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Radelpi Immobiliare s.r.l., assunta il 5 maggio 2010 ed iscritta nel registro delle imprese il successivo 25 maggio 2010, con la quale sono state approvate talune manovre determinanti la riduzione e la contestuale ricostituzione del capitale sociale della stessa;

Che costituitasi in giudizio la Radelpi Immobiliare s.r.l. ha eccepito l'improponibilita' della domanda e la decadenza dall'azione - in presenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale in seno all'art. 36 dello statuto sociale -, concludendo nel merito per l'integrale rigetto dell'impugnativa in quanto infondata in fatto e in diritto;

Che respinto dal Giudice Istruttore ricorso cautelare avanzato dall'attrice teso ad ottenere la sospensione della delibera impugnata ex art. 2378 c.c., in ragione dell'esistenza della eccepita clausola compromissoria, il successivo reclamo proposto dalla medesima istante e' stato rigettato dal Collegio;

Che omessa ogni attivita' istruttoria, la causa e' stata posta in decisione all'udienza del 26 marzo 2012, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti;

Ritenuto che il collegio valuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionalita' dell'art. 819-ter, comma 2, c.p.c., sollevata in sede di precisazione delle conclusioni dalla difesa dell'odierna attrice, laddove siffatta norma, nei rapporti tra arbitrato e processo civile, prevede espressamente che non si applichi, fra le altre disposizioni del codice di rito, l'art. 50 c.p.c., a tenore del quale quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato incompetente avviene nel termine fissato "il processo continua davanti al nuovo giudice";

Che, invero, l'applicazione di siffatta norma, introdotta per la prima volta nell'ordinamento processuale italiano dal codice di rito del '40 e in origine prevista per regolare esclusivamente i rapporti di mera...

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