N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2012

IL TRIBUNALE Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, osserva:

Il presente procedimento ha ad oggetto risarcimento dei danni derivanti da responsabilita' medica e pertanto sarebbe applicabile l'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/10 con la conseguente necessita' di assegnare un termine perentorio alle parti per presentare la domanda di mediazione.

Alcuni elementi della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo citato appaiono tuttavia in contrasto con alcune norme della Costituzione.

La questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente rilevante nel presente procedimento. Difatti a seguito del mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione necessaria di procedibilita' della domanda giudiziale secondo il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 che quindi devono essere applicati dal Giudice il quale deve anche d'ufficio rilevare, nell'udienza in, cui procede al mutamento del rito, l'eventuale mancato esperimento della procedura di mediazione e assegnare un termine perentorio alle parti per presentare la relativa domanda.

La questione inoltre non e' manifestamente infondata sotto quattro diversi profili in relazione ad alcune norme del D.Lgs. n.

28/10 citato e del D.M. attuativo n. 180/2010, sia perche' in contrasto con le norme della Costituzione indicate dalla difesa, che per il contrasto con altri articoli della Costituzione stessa.

Le questioni sono le seguenti:

1) Non manifestamente infondata e' la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 5 D.Lgs. n.

28/2010 e 16 D.M. n. 180/2010, nella parte in cui - stabilisce l'onerosita' della mediazione obbligatoria, per violazione dell'art.

24 Cost., in quanto subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro. Seppure il legislatore possa subordinare l'esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, al fine di razionalizzare e deflazionare il contenzioso giudiziario, come nel caso dell'art. 414 c.p.c., non puo' contestualmente subordinare l'accesso alla giurisdizione al pagamento di una somma di denaro. Il divieto per lo Stato di pretendere il versamento di somme per potere esercitare un diritto in sede giurisdizionale e' gia' stato sancito in alcune occasioni dalla Corte Costituzionale (vedi sentenze n. 67/1960 e n.

21/1961 rispettivamente in materia di cautio pro expensis e di principio del solve et repete). Le spese di...

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