N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2012

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b) della legge n.

300 del 20 maggio 1970, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modena, 4 giugno 2012

Il giudice del lavoro: Pontario

IL TRIBUNALE Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 maggio 2012, osserva:

  1. Con distinti ricorsi, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'associazione sindacale Fiom - Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici - Federazione provinciale di Modena, ha chiesto di accertare e dichiarare l'antisindacalita' della condotta delle societa' convenute, Case New Holland Italia spa, Maserati spa e Ferrari spa consistente: nell'aver negato l'efficacia e legittimita' delle nomine dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale FIOM presso le rispettive unita' produttive; nell'aver negato l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 27 e 30 st. lav. e conseguentemente nell'aver limitato l'esercizio, presso le unita' produttive delle convenute, dell'attivita' sindacale dell'associazione ricorrente attraverso le sue diramazioni periferiche e il conseguente uso dei diritti di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori; nell'avere, con la condotta di cui sopra, gravemente leso l'immagine dell'organizzazione sindacale ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti delle societa' convenute ed in particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM che si vedono privati dalla possibilita' di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro.

    La ricorrente ha chiesto inoltre di ordinare la cessazione della condotta e comunque, anche ai fini della rimozione degli effetti della stessa: di intimare alle societa' convenute di riconoscere la piena legittimita' ed efficacia della nomina della RSA FIOM nelle persone di cui alle comunicazioni in atti, di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti conseguenti derivanti dalla legge e dal contratto e di dare conferma di cio' con esplicita dichiarazione scritta da inviare all'organizzazione qui ricorrente ed a tutti i rispettivi dipendenti; di ordinare alle societa' convenute di affiggere il decreto in azienda in luogo accessibile a tutti per venti giorni, nonche' di pubblicarne copia integrale sui quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il Manifesto,

    Il Resto del Carlino e l'Unita', in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento, a spese delle stesse societa' convenute.

    Le parti convenute hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o, comunque, di respingere le domande argomentando in base alla lettera dell'art. 19 dello statuto, che riconosce la possibilita' di costituire rappresentanze sindacali aziendali unicamente alle associazioni firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva.

    Nel corso dell'udienza del 16 maggio 2012 e' stata disposta la riunione al presente procedimento di quelli recanti i numeri 435/2012 e 436/2012, ai sensi dell'art. 151 disp. att. cpc.

    Al fine di decidere sulla domanda proposta, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b) della legge n. 300 del 1970, per le ragioni di seguito esposte.

  2. In via preliminare, e' necessario ripercorrere alcune tappe essenziali delle relazioni sindacali nelle aziende convenute (rinviandosi per la descrizione dettagliata dei singoli passaggi a quanto esposto nei ricorsi e nelle memorie di costituzione), al fine di far emergere la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale per la decisione dei ricorsi in esame.

    In data 21 novembre 2011 tutte le societa' del Gruppo Fiat e del Gruppo Fiat Industrial, tra cui le convenute, hanno comunicato alle organizzazioni sindacali, nelle loro istanze nazionali e territoriali di rispettiva competenza, il recesso, a far data dal 1° gennaio 2012, da tutti i contratti applicati nei rispettivi gruppi e da tutti gli altri contratti e accordi collettivi aziendali e territoriali vigenti (cfr. ricorsi pag. 2; memorie di costituzione pag. 10; doc. 18 conv.).

    Il 13 dicembre 2011 Fiat spa e Fiat Industrial, insieme alle organizzazioni sindacali FIM-Cisl, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi Fiat hanno siglato il cd. contratto applicativo con cui hanno convenuto l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori delle societa' dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello (CCSL), sottoscritto il 29 dicembre 2010, nella stesura definitiva del 13 dicembre 2011.

    Questo contratto prevede, all'art. 1, che RSA possono essere costituite, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo. Con lettere datate 27 dicembre 2011 la Fiom-Cgil di Modena ha comunicato a Case New Holland Italia spa,

    Maserati spa e Ferrari spa la nomina dei dirigenti della RSA Fiom-Cgil presso le rispettive unita' produttive.

    Con lettere del 9 gennaio 2012 le societa' convenute, per il tramite del legale, hanno dichiarato che tali nomine non potevano essere considerate efficaci non sussistendo 'le condizioni di cui all'art. 19, legge n. 300/1970 che (anche alla luce dell'interpretazione della Corte costituzionale) consente la nomina di RSA solo nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato presso l'unita' produttiva. Viceversa, la vostra associazione sindacale non ha sottoscritto il contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011 che costituisce l'unica disciplina collettiva applicata presso l'unita' produttiva ...'.

    Con successive lettere del 16 gennaio 2012 la FIOM ha chiesto alle societa' convenute otto ore di permesso retribuito per il giorno 19 gennaio 2012 per i membri del proprio Comitato direttivo e le societa' hanno negato ai predetti dirigenti il diritto di fruire dei permessi retribuiti.

    Il rifiuto delle societa' convenute di riconoscere ai lavoratori iscritti alla FIOM il diritto di costituire le RSA e di godere delle altre prerogative di cui al titolo III dello statuto, e' stato motivato in base al disposto dell'art. 19, lettera b) dello statuto, ai sensi del quale le prerogative in esame sono riservate alle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva.

  3. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera b) dello statuto e' rilevante in quanto, se venisse meno tale norma di copertura, il mancato riconoscimento dell'efficacia delle delibere di nomina dei dirigenti della RSA Fiom-Cgil e, piu' in generale, il rifiuto di riconoscere ai lavoratori iscritti alla FIOM il diritto di costituire le RSA e di godere dei diritti previsti dal titolo III, integrerebbero il requisito...

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