N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2012

IL TRIBUNALE Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, osserva:

Il presente procedimento ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in relazione a contratto di locazione.

Questo Giudice ha provveduto con separato provvedimento riservato sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.

Considerato altresi' che trattasi di materia di locazione sarebbe applicabile l'art. 5 commi 1 e 4 lett.a) D.Lgs. n. 28/10 con la conseguente necessita' di assegnare un termine perentorio alle parti per presentare la domanda di mediazione, essendo ormai stata emessa la pronuncia sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Alcuni elementi della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo citato appaiono tuttavia in contrasto con alcune norme della Costituzione.

La questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente rilevante nel presente procedimento. Difatti a seguito del mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione necessaria di procedibilita' della domanda giudiziale secondo il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 che quindi devono essere applicati dal Giudice il quale deve anche d'ufficio rilevare, nell'udienza in cui procede al mutamento del rito, l'eventuale mancato esperimento della procedura di mediazione e assegnare un termine perentorio alle parti per presentare la relativa domanda.

La questione inoltre non e' manifestamente infondata sotto quattro diversi profili in relazione ad alcune norme del D.Lgs. n.

28/10 citato e del D.M. attuativo n. 180/2010, sia perche' in contrasto con le norme della Costituzione indicate dalla difesa, che per il contrasto con altri articoli della Costituzione stessa.

Le questioni sono le seguenti:

1) Non manifestamente infondata e' la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 5 D.Lgs. n.

28/2010 e 16 D.M. n. 180/2010, nella parte in cui stabilisce l'onerosita' della mediazione obbligatoria, per violazione dell'art.

24 Cost. in quanto subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro. Seppure il legislatore possa subordinare l'esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, al fine di razionalizzare e deflazionare il contenzioso giudiziario, come nel caso dell'art. 414 c.p.c., non puo' contestualmente subordinare l'accesso alla giurisdizione al pagamento di una somma di...

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