N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 657 del 2911, proposto da:

Anna Allegro, Cinzia Apicella, Vincenzo Beatrice, Maria Teresa Belmonte, Maria Bottoni, Raffaela Caccavale, Giuseppe Cacciapuoti, Pierpaolo Calabrese, Paolo Cassano, Natalia Ceccarelli,

Fabrizio Ciccone,Furio Cioffi, Vito Colucci, Monica D'Agostino, Rosa D'Apice; Marianna D'Avino, Francesco De Falco Giannone, Maria Elena Del Forno, Gaetano De Luca; Sergio De Luca, Vincenzo Di Florio;

Giuseppa D'Inverno, Domenico Diograzia, Annachiara Di Paolo, Angelo Di Popolo, Francesco Paolo Feo, Vincenzo Ferrara, Giovan Francesco Fiore, Antonella Giannelli, Patrizia Grasso, Elena Guarino, Gaetano Gugliermo, Geraldina Gugliermo, Maria .........., Gennaro Iannarone,

Giovanna Lerose, Luigi Levita, Andrea Luce, Ciro Luce, Donatella Mancini, Catello Matano, Antonio Giovanni Materia, Sonia Matarazzo,

Maria Chiara Minerva, Marianna Molinario, Marielda Montefusco,

Giovanna Pacifico, Gabriella Passaro, Roberto Patscot, Sossio Lucio Antonio Pellecchia, Aquilina Picciocchi, Arturo Pizzella Michele Rescigno, Giuseppe Riccardi, Maria Cristina Rizzi, Marcello Rotondi,

Sofia Rotunno, Giancarlo Russo, Maria Maddalena Russo, Vittorio Santoro, Renata Sessa, Antonio Sicuranza, Licia Tomay, Maria Troisi,

Michele Videtta, Salvatore Russo, Antonio Rosario Luigi Guerriero;

Paola Galdo, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Luigi Imperlino, con domicilio in Salerno, alla via Agostino Nifo, 2 c/o avv. Ferrara;

Contro Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno al corso Vittorio Emanuele, n. 58;

e con l'intervento di Mario Pagano, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Petillo, con il quale e' ex lege domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

Per il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del D.L. n.78/2010, come convertito con modifiche legge n. 122/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di intervento;

Relatore della camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso: a) che - con ricorso notificato in data 5 aprile 2011 e ritualmente depositato il 22 aprile successivo, i ricorrenti - nella dedotta e comune qualita' di magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di competenza territoriale dell'adito giudicante ed assoggettati, in quanto tali, alle decurtazioni del rispettivo trattamento retributivo derivanti dalla applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nel comma 22 dell'art. 9 del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla 1. 30 luglio 2010, n. 122 instavano per la declaratoria di illegittimita' delle ridette misure, con consequenziale riconoscimento del diritto al trattamento retributivo asseritamente spettante, senza tener conto delle contestate riduzioni, all'uopo prospettando violazione di legge sotto plurimo profilo ed, altresi', ventilando la sospetta illegittimita' costituzionale della evocata...

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