N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 445/2009 r.g. promossa da: Riboldi Franco (C.F.) con patrocinio degli avv. Panto' Giuseppe e, con elezione di domicilio in Via V.

Emanuele, 26 - 20052 Monza, presso l'avv. Panto' Giuseppe, ricorrente;

Contro I.N.P.D.A.P. (C.F.) con patrocinio degli avv. Peco Giulio e, con elezione di domicilio in ATAP Via Vittorio Emanuele II n. 6,

Casella 252/122B - 2005 Monza, presso l'avv. Peco Giulio, resistente.

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l'INPDAP deducendo:

In premessa, di essere stato assunto nelle strutture del Servizio sanitario nazionale dal 1971, e' divenuto nel 1994 dirigente amministrativo presso l'Azienda Ospedaliera 'Ospedale di Lecco' e, nel 2004, e' stato collocato in aspettativa ai sensi del decreto legislativo 1992, n. 502 (come modificato dal decreto legislativo 1999, n. 229), art. 3-bis, commi 8 e 11, per svolgere l'incarico di direttore generale dell'Azienda USL di Bologna, situazione che si e' protratta per poco meno di quattro anni, sino al 2008, data di pensionamento;

di avere ricevuto l'indennita' premio di servizio non sulla base del trattamento economico goduto dal 2004 al 2008 in virtu' dell'incarico di direttore generale (c.d. 'retribuzione effettive') bensi' in relazione al trattamento economico in atto al 2004 prima del collocamento in aspettativa e' aggiornato con le relative progressioni economiche sino al 2008 (c.d. 'retribuzione virtuale)'.

Il ricorrente chiedeva pertanto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'Indennita' Premio Servizio con l'inclusione nella base di computo della differenza di trattamento economico percepita negli ultimi dodici mesi di servizio per effetto di mansioni superiori, ad esclusione dell'indennita' per funzioni dirigenziali, con conseguente condanna dell'I.N.P.D.A.P., al pagamento in favore del ricorrente della relativa differenza, tra quanto corrisposto e quanto spettante in forza dell'accoglimento del ricorso e quindi della somma di euro 155.032,00 o della maggiore o minore somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.

Fissata l'udienza di discussione si e' ritualmente costituito l'INPDAP che ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, nonche' sollevando questione di legittimita' costituzionale per contrato della disciplina in oggetto con l'art. 3 Cost.

Oggetto della controversia e' l'inclusione nella base di calcolo della indennita' 'premio fine servizio' della retribuzione di posizione di Direttore generale a percepita dal ricorrente nel periodo in cui detto incarico e' stato ricoperto.

Secondo l'art. 4 della legge 1968, n. 152, la misura dell'indennita' premio di servizio e' pari, per ogni anno di servizio, a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, in ragione dell'80%.

Punto di riferimento normativo e' ancora oggi l'art. 11 legge n.

152/68 il quale al comma 5 stabilisce che l'art. 11, comma 4, della legge n. 152/68, secondo cui la 'retribuzione contributiva (su cui va calcolata l'I.P.S.: n. d.r.) e' costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e del valore degli assegni in natura spettanti per legge o per regolamento e formanti parte integrante dello stipendio stesso'.

Appare evidente che cio' che assume rilievo in questo contesto non e' la natura retributiva o meno della indennita' in questione (sul punto cassa 11329/05) quanto il fatto che essa faccia parte integrante della 'retribuzione contributiva' sulla quale va effettuato il calcolo ai fini della determinazione della Indennita' Premio Fine Servizio.

La definizione di retribuzione annua contributiva indicata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall'art. 30, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 131, comprende la somma degli emolumenti fissi e continuativi devoluti come remunerazione per l'attivita' lavorativa e, in particolare, tra essi l'indennita' per mansioni superiori, stante la sua fissita', predeterminazione e continuativita', in quanto collegata ad incarico che, ancorche' temporaneo, si protrae nel tempo e, peraltro, come nella fattispecie sino alla cessazione del servizio del dipendente interessato.

A lungo si e' dibattuto in giurisprudenza su quale debba intendersi lo 'stipendio annuo complessivo' ed, in particolare, quali indennita' ed emolumenti vadano a comporre la nozione di 'stipendio complessivo' al fine di individuare la nozione di retribuzione che rileva in ambito contributivo.

Divisa e' stata la giurisprudenza in merito alla questione se cio' sia o meno...

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