N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 674 del 2010, proposto da: Slam S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio,

Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv.

in Trieste, via Milano n. 17;

Contro Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare S.r.l., dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Societa' Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove e' insediato il Centro Commerciale 'Palmanova Outlet Village' (dante causa della ricorrente, la quale e' subentrata - limitatamente nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della l.r. n. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della l.r. n. 12/10.

    1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, e' stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della l.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festivita' del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett.

    b), della...

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