N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 661 del 2010, proposto da Golden Lady Company S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli,

Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli avvocato in Trieste, via Milano 17;

Contro Unione dei comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Unione dei comune di Aiello-San Vito, del 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare S.r.l., dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - Con il ricorso n. 661/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei comuni Aiello-San Vito con i quali viene imposto alla societa' Marangi Immobiliare S.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove e' insediato il Centro commerciale 'Palmanova Outlet Village' (dante causa della ricorrente, la quale e' subentrata limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare S.r.l. dal comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge regionale n.

    29/2005, come modificati dall'art. 2, comma 47, della legge regionale n. 12/2010.

    1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, e' stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della legge regionale n.

    29/2005. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festivita' del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione...

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