N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 647 del 2010, proposto da Picada 2 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli avvocato in Trieste, via Milano 17;

Contro Unione dei comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Unione dei comuni di Aiello-San Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare S.r.l., dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - Con il ricorso n. 647 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei comuni Aiello-San Vito con i quali viene imposto alla societa' Marangi Immobiliare S.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove e' insediato il Centro commerciale 'Palmanova Outlet Village' (dante causa della ricorrente, la quale e' subentrata - limitatamente nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare S.r.l. dal comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge regionale n.

    29/2005, come modificati dall'art. 2, comma 47, della legge regionale n. 12/2010.

    1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, e' stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della legge regionale n.

    29/2005. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festivita' del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente)...

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