N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Il Giudice del lavoro, dott.ssa Chiara Aytano, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2010 nel procedimento n. 91/2009 promosso da L.F. con avv.ti Mario Lana, Anton Giulio Lana, Mario Melillo contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari e la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, ha pronunciato la presente ordinanza, osservando quanto segue in fatto e diritto;

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4 marzo 2009 e ritualmente notificato il ricorrente dopo aver premesso di essere beneficiario dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, chiedeva al Tribunale l'accertamento del proprio diritto a percepire la rivalutazione monetaria sull'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 210 del 1992 costituente parte integrante dell'indennizzo in godimento sulla base dell'inflazione programmata. La questione e' stata oggetto nel corso degli anni di numerose e contraddittorie decisioni sia delle corti di merito che della corte di cassazione. In particolare la Corte di cassazione sez.

lav. Con la sentenza n. 15894 del 2005 ha affermato che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 deve essere rivalutato secondo il tasso di inflazione programmata anche con riferimento alla componente di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge rilevando tra l'altro che una diversa interpretazione non sarebbe conforme ai principi costituzionali giacche' la misura dell'indennizzo de quo ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute, tanto piu' che gli aumenti ISTAT dell'indennizzo, al netto della voce indennita' integrativa speciale come risultati dalle tabelle ministeriali sono modesti. In senso opposto con sentenza n. 21703 del 13 ottobre 2010 la stessa Corte discostandosi dal medesimo orientamento riteneva non rivalutabile la componente di cui alla comma 2 dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992.

Nonostante quest'ultima interpretazione le corti di merito hanno continuato ad allinearsi al precedente orientamento riconoscendo la rivalutazione sull'intero indennizzo (Trib. Bologna n. 57/2010,

Tribunale Milano, n. 8027/2009, Trib. Torino n. 614/2010, Trib. Roma, n. 5191/2010 e n. 5494/2010, Trib. Busto Arstizio n. 97/2010, trib.

Chieti n...

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