N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2012

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 l. 3.5.1999, n. 124 e dell'art. 93 comma l e 2 della legge della Provincia di Trento 7.8.2006, n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una 'finalita' di politica sociale di uno Stato membro' secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende in parte qua il giudizio in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

Trento, addi' 17 gennaio 2012

Il Giudice: Flaim

IL TRIBUNALE ORDINARIO Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott.

Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 17 gennaio 2012 la seguente ordinanza:

Rilevato in fatto Con ricorsi depositati in data 3 ottobre, 14 ottobre e 18 ottobre 2011 Mattana Luciano, Periotto Maria, Guidotto Marco, Fichera Isabellina, Ognibeni Caterina, Tasso Elisa, Antonelli Emanuela, Bona Chiara, Brunel Fiorella, Dal Pont Gabriella, Tipoldi Giovanni, Oliari Viviana, Cerullo Antonio, Oriolo Antonella, Minei Angela, Fratta Assunta, Valle Ilenia, Vianello Giulio, Ceranelli Alessandra,

Donatoni Marco, Colombini Serena, Eccli Michela, Sandri Mario, Prezzi Antonia, Berti Roberta, Rasera Chiara, Montelli Luisa, Huber Vera,

Malalan Giuliana, Corigliano Saveria, Trainotti Ottilia, La Manna Teresa, Ciccarelli Sandra, Gualano Ruben, Sartori Angela, Fortugno Nicolina, Schwarz Emanuela, Dallago Annalisa, Salvato Sara, Di Gennaro Francesca, Marzadro Anna Giulia, Michelazzi Raffaella,

Bellotti Giuseppe, Zandonai Beatrice, Tomedi Fabiola, Mazzini Francesca, Prosser Carolina, Sommadossi Giovanna, Garbuio Anna Maria,

Regolini Marina, Fantini Katrin, Dal Farra Maria, Paltrinieri Marta,

Petrillo Maria Lucia, Carli Nadia, Tardivo Antonella, Degliantonini Federico, Rossi Ezio, Aldrighettoni Cristina, Di Luoffo Antonella,

Angelini Flavio, Trenti Cristina, Gionta Vaentina, Turbi Stefania,

Miorelli Silvia, Miorelli Cecilia, Terzani Fiammetta, Rigotti Erika,

Angelico Marilusi, Bonventre Maria Grazia, Cortese Mirko, Petterlin Paolo, Brendolise Renza, Gelmi Giordano, Cagol Nunzia, Ferrieri Monica, Casagrande Alessia, Sighel Maura, Debiasi Cristina, Pezzato Cinzia, Costantino Scirocco Ilaria, Cau Gabriella, Bongiovanni Maddalena, Taddia Emanuela, Scagliotti Cristina, Spinelli Maria Giovanna, Sicilia Giuseppina Giovanna, Braus Maia Cristina, Faccio Monica, Righi Angela, Artini Nicola, Facchini Michela, Lunz Marco,

Catoni Francesca, Nordio Valentina, Zencher Valentina, Sartori Mariachiara, Maule Milena, Andreolli Francesca, Russo Antonietta,

Soini Rosanna, Martinelli Paola, Scarasciullo Laura, Caliari Clelia,

La Greca Adua, Gaeta Marica, Pozzer Ruggero, Margherito Marilena,

Caceffo Serena, Sank Sabine, Schiliro' Anna Maria, Scerra Filippo,

Ravanelli Federica, Marini Michele, Fiabane Pietro, Menapace Alessandra, Artini Graziella, Armani Michela, Pugliese Francesco,

Mosna Alessandro, Longhi Magda, Pappalardo Silvia, Valletta Nikolas,

Laguercia Leda Danielle, Salpietro Maria Catena, Antolini Mariachiara e Ficara Francesco - premesso di aver stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (in un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata 'sovrintendenza scolastica provinciale', successivamente il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi:

I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4 l.

3.5.1999, n. 124, applicabile nel territorio della provincia di Trento anche successivamente all'entrata in vigore del d.P.R.

15.7.1988, n. 405 ('Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento') in forza della previsione ex art. 2 comma 7 dello stesso d.P.R. ('Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato');

II) successivamente della disciplina provinciale ex art. 93 comma 1, 2 e 3 l.p. 7.8.2006, n. 5, proponevano nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, tra l'altro, domanda di accertamento della nullita' - per violazione della clausola 5, punto l dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione - delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato o quanto meno dal superamento del periodo complessivo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi.

Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 l. 3.5.1999, n. 124 e dell'art. 93 comma 1 e 2 della legge della Provincia di Trento 7.8.2006, n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 comma 1

Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una 'finalita' di politica sociale di uno Stato membro', secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sulla rilevanza nel giudizio a quo Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale.

Applicando le norme impugnate la domanda proposta dai ricorrenti dovrebbe essere rigettata;

E' infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale scolastico (in particolare dell'art. 4 comma 1 l. 124/1999 e dell'art. 93 comma 1 e 2 l.p. 5/2006), che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, anche qualora cio' comporti l'utilizzo senza limiti di durata e di numero dei rinnovi di una successione di contratti a tempo determinato.

Quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione di norme imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con l'Amministrazione convenuta.

Assai di recente il legislatore (art. 9 comma 18 d.l. 13.5.2011, n. 70 conv., con l. 12.7.2011, n. 106) ha aggiunto nell'art. 10 d.lgs. 368/2001 il comma 4-bis, secondo cui 'stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all' art. 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'art. 5, comma...

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