N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 692 del 2010, proposto da: Pollini Retail Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

Contro Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

Per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S. Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce in copia e che e' stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - Con il ricorso n. 692/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Societa' Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove e' insediato il Centro Commerciale 'Palmanova Outlet Village' (dante causa della ricorrente, la quale e' subentrata limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

    1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, e' stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio...

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