n. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3797 del 2008, proposto da: Ibba Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Capitani, con domicilio eletto presso Danilo Siliquini in Roma, via Nicola Ricciotti, 9;

Contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria;

Per l'annullamento del decreto dap n. 0203748 del 2007, con cui e' stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Con ricorso notificato il 25 marzo 2008 e depositato il successivo 23 aprile il ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificatogli il 23 gennaio 2008, con cui gli e' stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva. Tale atto e' stato adottato a seguito dell'instaurazione di procedimento penale a carico del ricorrente, per avere egli truffato l'amministrazione, falsificando due certificati medici al fine di porsi indebitamente in malattia ed assentarsi dal servizio. In primo grado, il Tribunale di Roma ha pronunciato condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione e 250,00 euro di multa, per il delitto di cui all'art. 640, comma 2, n. 1) cod. pen. Successivamente, il ricorrente e' stato prosciolto con sentenza della Corte di appello di Roma n. 8588 del 2005, che ha stabilito di non doversi procedere a causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Quest'ultima sentenza e' stata deposita in cancelleria il 13 dicembre 2005 ed e' divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2006. L'amministrazione penitenziaria ne e' stata portata a conoscenza dall'ufficio giudiziario solo il 14 luglio 2006, ed ha avviato di conseguenza il procedimento disciplinare il successivo 28 luglio. Con un preliminare ed assorbente motivo di ricorso, l'atto impugnato viene denunciato per violazione del termine indicato dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), secondo il quale «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione». E' pacifico che si tratti della disposizione normativa applicabile in causa, in quanto diretta, con carattere di specialita', a definire il rapporto tra sentenza penale di proscioglimento e giudizio disciplinare, nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria (privo di rilievo in causa, e ai fini della questione che viene proposta con la presente ordinanza, e' invece se tale norma si applichi anche alle sentenze di condanna per cause diverse da quelle indicate dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 449 del 1992, ovvero se, esclusivamente per tali ipotesi, trovi invece spazio la disciplina generale recata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97: per l'analogo caso concernente la polizia di Stato, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. , n. 10 del 2006;

Cons. Stato, sez. VI, n. 2112 del 2009). Ove il termine per avviare l'azione disciplinare decorresse dal 13 dicembre 2005, data di deposito della sentenza di proscioglimento (ma la medesima conclusione, aggiunge il ricorrente, andrebbe tratta facendo riferimento alla data di passaggio in giudicato), l'amministrazione sarebbe incorsa in violazione di legge, giacche', come viene enunciato nello stesso atto impugnato, il procedimento disciplinare ha avuto inizio oltre il termine perentorio di 120 giorni da tale data, ovvero, come si e' visto, solo a partire dal 28 luglio 2006 (non risulta che la sentenza sia stata notificata antecedentemente all'amministrazione, sicche' non ha rilievo in causa il termine breve di 40 giorni previsto in tal caso dalla legge). In fase cautelare, questo Tribunale ha sospeso l'atto impugnato per tale vizio, con ordinanza, tuttavia, riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato. La causa e' stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 24 gennaio 2013. 2. Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza (ex art. 133, comma 1, lett. i, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, atteso che gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, equiparati alle forze di polizia di Stato, costituiscono personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), stima, anzitutto, infondata l'eccezione di irricevibilita' della domanda per tardivita', avanzata dall'Avvocatura dello Stato: il sessantesimo giorno utile per proporre ricorso cadeva domenica 23 marzo 2008, giorno di Pasqua, sicche', essendo festivo anche il seguente 24 marzo, la notifica e' tempestivamente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT