N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2012

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.

159 C.P., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilita' dell'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, per asserito contrasto con gli arti. 3, 24 e 111

Costituzione, sospende il presente procedimento a carico di S. U.,

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 159 C.P., nella parte indicata;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addi' 27 febbraio 2012

Il Giudice: Solombrino

IL TRIBUNALE Nel procedimento contro S. U. nato a Grosshoecmstetten (Svizzera) l'11 aprile 1964, residente in Ruegsau (Svizzera), via Mannenberg n.

63;

- difeso di fiducia dall'avv. Piero Monti del foro di Alessandria; imputato per il delitto di cui all'art. 589, primo e secondo comma, C.P., perche', alle ore 7,55 circa del 16 ottobre 2001, in Castellazzo Bormida (AL), mentre alla guida dell'autovettura BMW tg. BE 159873 (CH), proveniente dat lato di Savona-Vado e diretto verso Gravellona Toce, stava procedendo lungo l'autostrada A/26, percorrendo la carreggiata unidirezionale nord, all'altezza della progressiva chilometrica 56+535, tratto formato da tre corsie di marcia e da una corsia di emergenza, rettilineo ed in leggera discesa, per colpa estrinsecatasi in negligenza, imprudenza ed imperizia nonche' nella trasgressione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, avendo non solo omesso di tenere, in violazione del disposto di cui all'art. 141, commi secondo ed undicesimo, cod. str., una velocita' tale da consentirgli di conservare sempre il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, ma, marciando ad un'andatura non inferiore ai 170-175 km/h in una zona soggetta ai 130 km/h, anche parimenti omesso di Osservare, in violazione delle norme di cui all'art. 142, comma ottavo, cod. str., il limite massimo di velocita' consentito, perdeva il controllo di guida dell'automezzo e, ouindi, dapprima sbandava verso il lato destro della carreggiata, dipoi, deviando verso sinistra, andava ad urtare per ben due volte, ad una distanza di circa 60 metri l'una dall'altra, contro il guard-rail...

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