n. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2012 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4495/10, depositato il 10 dicembre 2010, avverso cartella di pagamento n. 110 2010 00823091 70 Irpef-add.reg. 2005;

avverso cartella di pagamento n. 110 2010 00823091 70 Irpef-add.com. 2005;

avverso cartella di pagamento n. 110 2010 00823091 70 Irpef + Irap 2005;

Contro agente di riscossione Torino Equitalia Nord S.p.a.;

Proposto dai ricorrenti: Longhi Stefano, via Vincenzo Lancia n. 31 - 10141 Torino;

Difeso da Bogetti Ferruccio, 10034 Chivasso (Torino);

Difeso da Tarquini Raffaella, 10034 Chivasso (Torino). In fatto e in dritto 1. - Con ricorso spedito il 12 novembre 2010 e ricevuto il 16 novembre 2010 dalla destinataria societa' Equitalia Nomos s.p.a. - agente della riscossione per la provincia di Torino -, tempestivamente depositato il 10 dicembre 2010, il sig. Stefano Longhi, in giudizio rappresentato e difeso dai dottori commercialisti Raffaella Tarquini e Ferruccio Bogetti, impugna la cartella di pagamento n. 110 2010 0082309170, per mezzo della quale l'agente della riscossione intima il pagamento di €

2.893,00 per irap;

di €

2.592,50 per irpef e relative addizionali pari ad €

115,44;

di €

692,49 per interessi dovuti all'ente impositore, di €

5,16 costo della notifica, di 292,89 per compensi dovuti all'agente della riscossione qualora il pagamento fosse avvenuto entro sessanta giorni dalla notifica, oppure €

566,88 se oltre sessanta giorni. 2. - L'atto impugnato trova motivazione nell'iscrizione a ruolo provvisoria effettuata dall'Agenzia delle entrate, ufficio Torino 1, in virtu' di avviso di accertamento notificato il 1° dicembre 2009 ed impugnato con ricorso pendente presso la commissione tributaria provinciale. 3. - Parte ricorrente, nel domandare l'annullamento dell'atto impugnato, prospetta vari vizi che inficerebbero la validita' della pretesa tributaria;

si duole pure, prospettandone l'illegittimita' costituzionale, della pretesa di pagamento a favore dell'agente della riscossione dell'aggio previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999. In particolare, deduce i seguenti motivi di impugnazione: i) inesistenza della notificazione, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 1, periodo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non e' possibile delegare la notificazione alle Poste Italiane (cita C.T.P. Lecce, sezione V, sentenza n. 909 del 2008 e C.T.P. Milano, sez. I, n. 450 del 2010);

ii) inesistenza della notifica per carenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l'iscrizione a ruolo;

iii) inesistenza della notificazione per mancanza degli elementi previsti dall'art. 148 del codice di procedura civile, e cioe' il soggetto notificante e la sottoscrizione del medesimo attestante l'avvenuta notificazione tramite servizio postale;

iv) inesistenza della notificazione in quanto dalla lettura della busta non compaiono ne' la sottoscrizione ne' il sigillo dell'ente della riscossione;

v) mancata allegazione del ruolo alla cartella di pagamento e sua omessa produzione in giudizio;

vi) omessa indicazione dell'autorita' amministrativa presso la quale il contribuente possa tutelare la propria posizione giuridica, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente);

vii) indicazione meramente formale del responsabile del procedimento indicato in una sola persona che non puo' da sola curare centinaia di migliaia di pratiche;

viii), ix), x) assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento;

xi) illegittimita' costituzionale dell'aggio dovuto all'agente della riscossione;

xii) assenza di delega da Equitalia Nomos s.p.a. all'agente della riscossione per la provincia di Torino;

xiii) violazione del principio di trasparenza del gruppo tra Equitalia Nomos, societa' controllata, e l'agente fiscale delle entrate, societa' controllante;

xiv) vizio prospettato in via di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT