n. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2012 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2270/2012 promossa da: Elettronica industriale SPA, C.F. 00694940966, elettivamente domiciliata in via Mercantini 6 Torino, presso l'avv. Mario Comba, in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di opposizione, attore. Contro Comune di Torino (C.F. 00514490010), elettivamente domiciliato in via Corte d'appello 16 10122 Torino, presso gli avv. Melidoro Antonietta e Tuccari Susanna in forza di procura generale alle liti 8.9.2011, convenuto;

Soris SPA (C.F. 09000640012), convenuto non costituito. Il Giudice dott. Marco Ciccarelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2012, ha pronunciato la seguente ordinanza Premesso Elettronica Industriale s.p.a. propone opposizione, ex art. 32 d.lgs. 15/2011, avverso l'ingiunzione n. 8311330000007 con cui e' stato richiesto il pagamento di €

5.037,36 quali spese per diritti di istruttoria relativi alla installazione di impianti di radiocomunicazione;

il pagamento e' stato chiesto in forza della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte in data 5.9.05, attuativa della 1. 22 febbraio 2001 n. 36 e della L. R. Piemonte dei 3 agosto 2004 n. 19;

la deliberazione del 5.9.05, definendo le procedure per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica di impianti, ha previsto il pagamento di spese per attivita' istruttorie;

il Comune di Torino, a sua volta, ha recepito le suddette disposizioni con deliberazione della Giunta comunale del 4.12.07;

la societa' ricorrente contesta l'esistenza dei potere impositivo in capo al Comune di Torino, In quanto la determinazione della Giunta Regionale del 5.9.05 e quella, di suo recepimento, della Giunta Comunale del 4.12.07 sono state assunte in base a una disposizione di legge (l'art. 14 della L.R. Piemonte 19/2004) costituzionalmente illegittima;

chiede pertanto che, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 14 L.R. Piemonte n. 19/2004, venga annullata la cartella di pagamento opposta;

il Comune di Torino eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, rientrando nella giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 d.lgs. 104/2010, tutte le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche;

nel merito contesta la fondatezza dell'opposizione e sostiene la legittimita' del provvedimento regionale su cui si fonda il credito vantato dal Comune. La questione di legittimita' costituzionale L'art. 14 della L.R. Piemonte n. 19/2004 prevede: "1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attivita' tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell'ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attivita' di controllo esercitata dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento. 3. Con...

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