n. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2012 -

IL TRIBUNALE Il presente procedimento, iscritto in relazione al delitto di peculato a nome di G. P., ha visto una prima richiesta di archiviazione in data 8 aprile 2008;

il Gip., con decreto del 17 maggio 2008, ha fissato l'udienza camerale, ai sensi dell'art. 409 cpp., ad esito della quale il 10 luglio 2008 ha disposto che il P.M. formulasse entro dieci giorni l'imputazione di peculato nei confronti dell'indagato. Il Requirente, tuttavia, dopo avere fatto notificare a costui avviso di conclusione delle indagini preliminari datato 2 settembre 2008, a seguito del deposito di memoria difensiva in data 5 novembre 2008 delegava l'interrogatorio del P., assunto il quale il 21 gennaio 2009 depositava nuova richiesta di archiviazione. Il Gip. fissava quindi nuova udienza camerale, celebrata la quale il 21 maggio 2009 ribadiva l'ordinanza di imputazione coatta, segnalando anche in fatto quale dovesse essere l'oggetto dell'imputazione. Il Requirente, tuttavia, dopo avere notificato al P. ulteriore avviso di conclusione delle indagini preliminari, ricevuta nuova memoria difensiva delegava ulteriore interrogatorio dell'indagato;

si procedeva anche all'esame di una persona informata. Ad esito, il P.M. il 25 novembre 2011 ha per la terza volta chiesto l'archiviazione. Il Giudice si trova quindi davanti all'alternativa di fissare una nuova udienza ex art. 409 cpp, per ulteriormente disporre che il Requirente formuli l'imputazione, con la concreta possibilita' di stallo procedimentale, o di subire quella che potrebbe essere definita un'archiviazione coatta. Non ignora, infatti, il Giudice che, nel diritto vivente, superando un'originaria impostazione piu' aderente - a parere di chi scrive - allo spirito e alla lettera dell'art. 409, 5° comma, cpp. (1) , si sia affermata un'interpretazione, secondo cui, qualora P.M. omettesse di formulare l'imputazione ordinata dal Gip., il Giudice sarebbe obbligato ad archiviare la notizia di reato (2) . Reputa questo Giudice che siffatta interpretazione dell'art. 409, quinto comma, cpp., di oggettiva rilevanza nel caso di specie, sia in palese contraddizione con l'art. 112 Costituzione, che obbliga il Pubblico Ministero ad esercitare l'azione penale. Tanto piu' che, nel caso in esame, l'obbligo e' sancito dal Giudice terzo e imparziale, il cui intervento e' ex art. 409 cpp. previsto proprio a tutela del rispetto del principio costituzionale citato. Nell'interpretazione "vivente" qui avversata, peraltro, si potrebbe...

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