n. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 2011 -

IL TRIBUNALE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore, dott. Corrado Ascoli, ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 186/2010, proposta da Falcone Alfonso, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Roberta Ippoliti e Maria R. Siciliano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova Marche, Corso Umberto I n. 161;

Nei confronti di Compagnia di Assicurazioni Allianz S.p.a., in persona del procuratore pro tempore, quale Impresa Designata per la Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Massimiliano Fraticelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Corso Cavour 105, e nei confronti di Tagliaferro Motor Sport s.a.s., convenuta contumace;

Fatto Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 febbraio 2010 l'attore conveniva in giudizio Tagliaferro Motor Sport s.a.s. e la Compagnia di Assicurazioni Allianz s,p.a., nella qualita' di impresa designata per la liquidazione dei danni per i sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, allegando di essere stato vittima il 16 maggio 2007, quale terzo trasportato inconsapevole della circolazione illegale (art. 283, comma secondo, ultimo periodo D.lgs. n. 209/2005), di un sinistro stradale che vedeva coinvolta l'autovettura su cui viaggiava, di proprieta' di Tagliaferro Motor Sport s.a.s,, risultata poi priva della copertura assicurativa siccome il tagliando dell'assicurazione esposto risultava clonato con uno scanner, e che gli procurava gravi lesioni all'integrita' fisica e danni di natura patrimoniale;

soggiungeva di aver messo in mora senza riscontro la societa' Tagliaferro Motor Sport s.a.s. e Allianz S.p.a. quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione Marche e che pertanto la tutela giudiziaria si rivelava necessitata a seguito del fallimento della trattativa in sede stragiudiziale. Si costituiva la Compagnia Di Assicurazioni Allianz s.p.a. eccependo in via pregiudiziale di rito l'improcedibilita'/improponibilita' della domanda per violazione dell'art. 287, I comma. Cod. Assic., il quale, novellando sul punto la normativa previgene, prevede ora che nelle ipotesi contemplate dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, con cio' apportando una sostanziale modifica alla disciplina precedentemente recata dall'art. 22 legge n. 990/1969 che stabiliva che di quell'onere di comunicazione, previsto a pena di improponibilita' della domanda giudiziaria, fossero destinatari non cumulativamente, ma disgiuntamente, l'impresa designata ovvero la Consap. Successivamente alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, VI e VII comma c.p.c., il Giudice, ritenuta la questione pregiudiziale astrattamente idonea a definire il giudizio, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, provocando il contraddittorio delle parti sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 287, comma I, D.lgs. n. 209/2005. Diritto Rilevanza della questione In fatto va evidenziato che la parte attrice non ha fornito la prova dell'invio della raccomandata a Consap previsto dall'art. 287, I comma, D.lgs. n. 209/2005, limitandosi, nonostante fosse stato compulsato anche dal giudicante, a depositare una copia illeggibile di avviso di ricevimento non riconducibile ad alcuna delle raccomandate versate in atti e priva perfino dell'indicazione del mittente e due ricevute di spedizione (prive peraltro degli avvisi di ricevimento) relativi a lettere raccomandate spedite il 24 luglio 2010, cioe' a giudizio gia' pendente e successivamente alla proposizione di improponibilita'/improcedibilita' da parte di Allianz Assicurazioni s.p.a. Parimenti in diritto la questione di legittimita' costituzionale della norma puo' considerarsi senza dubbio rilevante ai fini della decisione del giudizio, dal momento che l'introduzione, da parte del legislatore delegato, del nuovo e ulteriore onere da parte danneggiato di cumulativa comunicazione sia all'Impresa designata sia alla Consap, pena l'improponibilita' dell'azione giudiziale (condizione di proponibilita' dell'azione, la cui sussistenza, da riferirsi al momento della proposizione della domanda: Cass. Civ. 15138/2000), determina evidentemente la sorte dell'eccezione pregiudiziale e, conseguentemente, del giudizio, essendo pacifico che la comunicazione alla Consap e' stata omessa o comunque non se ne e' fornita idonea prova. In punto di rilevanza della questione e' necessario verificare altresi' se non esistano diverse interpretazioni della norma (nonostante l'inequivocabile chiarezza...

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