n. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2013 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso (iscritto ai N.R.G. 28514/07) proposto da Passerella Aniello (C.F.: PSS NLL 47A05 H2430), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Giuseppe Viparelli e Carlo Arrotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 19, ricorrente;

Contro Majello Anna, Majello Gabriella e Condominio via Macedonio Melloni n. 11 - Napoli, in persona dell'amministratore pro tempore, intimati;

Avverso la sentenza n. 3137/'06 della Corte di appello di Napoli, depositata il 7 novembre 2006 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 3 ottobre 2013 dal Consigliere relatore dott. Vincenzo Mazzacane;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Vetardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato il 19 novembre 1989 nella cancelleria dell'allora Pretura di Napoli, la sig.ra Vitolo Emilia, premesso di essere proprietaria di un terraneo sito in Napoli, via Macedonio Melloni n. 11, condotto in locazione ad uso rivendita di vini e cibi cotti dal sig. Passerella Aniello, nonche' delle due unita' ad esso soprastanti, pure locate a terzi, chiedeva l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di conseguire l'ordine di sgombero dei locali a causa delle infiltrazioni in atto nei suddetti immobili. Ottenuto il provvedimento cautelare pretorile, la Vitolo, con atto di citazione notificato il 31 ottobre 1990, introduceva il conseguente giudizio di merito nei confronti del Passerella Aniello dinanzi al Tribunale di Napoli, onde sentir confermato il suddetto provvedimento e conseguire la condanna dello stesso convenuto al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio il Passerella chiedeva il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, invocava la condanna della Vitolo al risarcimento dei danni per mancato uso della cosa locata, instando, simultaneamente, per la chiamata in causa del Condominio di via Melloni, n. 11 di Napoli, nei cui confronti si rendeva necessario estendere il contraddittorio. Intervenivano, poi, volontariamente in giudizio Majello Anna e Majello Gabriella, a seguito del decesso della dante causa Vitolo Emilia, mentre il predetto Condominio, evocato in giudizio, rimaneva contumace. La Sezione stralcio dell'adito Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8727 del 2003, convalidava il provvedimento d'urgenza e rigettava le altre domande. Proposto appello da parte del Passerella, al quale resistevano Majello Anna e Majello Gabriella (che formulavano, a loro volta, appello incidentale), nella contumacia del predetto Condominio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3137 del 2006 (depositata il 7 novembre 2006), dichiarava l'inammissibilita' del gravame principale e la conseguente inefficacia di quello incidentale, compensando tra le parti costituite le spese del grado. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte partenopea ravvisava l'inammissibilita' dell'appello del Passerella sul presupposto che lo stesso (depositato il 13 luglio 2004) fosse stato proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., considerando che esso si sarebbe dovuto far decorrere dalla data dell'8 aprile 2003, in cui era stata annotato dal cancelliere - in calce alla sentenza impugnata - l'avvenuto deposito della sentenza stessa (al quale ricondurre la giuridica esistenza del provvedimento ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c.), e non dalla data del 28 luglio 2003, alla quale di riferiva l'annotazione successivamente apposta dallo stesso cancelliere relativa all'attestazione dell'intervenuta pubblicazione della sentenza medesima. 2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto rituale ricorso per cassazione il Passerella riferito a due motivi, in ordine al quale nessuna delle parti intimate ha svolto attivita' difensiva in questa sede. All'esito della camera di consiglio e della relativa votazione sulla soluzione decisoria da adottare, il Presidente del collegio ha affidato la stesura della motivazione della presente ordinanza al Cons. Carrato. 3. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e l'errata applicazione dell'art. 327 c.p.c. in riferimento all'art. 133 c.p.c., ha assunto che la Corte territoriale aveva illegittimamente dichiarato l'appello inammissibile in quanto tardivo avendo fatto decorrere il termine annuale (maggiorato di quello imputabile alla sospensione feriale) per l'impugnazione, anziche' dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado del 28 luglio 2003, coincidente con quella annotata nel registro cronologico ed attestata dalla cancelleria nell'avviso di deposito notificato ai procuratori, da quella antecedente dell'8 aprile 2003, in base ad una generica attestazione di deposito apposta in calce alla sentenza stessa. A sostegno della formulata censura il Passerella ha inteso affermare che alla prima attestazione non si sarebbe potuta riconoscere alcuna valenza certificativa ufficiale, sia perche' appariva del tutto incerta l'attribuzione al cancelliere, sia perche' la relativa stampigliatura non consentiva di determinare con certezza se l'atto depositato a quella data rispondesse a tutti i requisiti di esistenza della sentenza. A tal riguardo lo stesso ha ulteriormente evidenziato che, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., mentre il deposito della sentenza costituisce elemento essenziale per l'esistenza della stessa, le altre formalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo (ovvero l'annotazione in calce, l'annotazione nel registro cronologico e la comunicazione alle parti costituite), pur essendo estrinseche all'atto e, quindi, non incidenti sull'esistenza e sulla validita' dello stesso, concorrono, tuttavia, al raggiungimento del complessivo obiettivo a cui e' finalizzata la norma, ossia a rendere la decisione pubblica ed accessibile alle parti ed a chiunque vi abbia interesse. A corredo di tale doglianza il ricorrente ha ritualmente prospettato - ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile nella specie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 7 novembre 2006) - il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se e' vero che, quanto meno ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., la data di pubblicazione della sentenza deve coincidere con quella indicata dalla cancelleria nell'avviso di deposito comunicato alle parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., specie se corrispondente a quella formalmente annotata come «pubblicazione» in calce alla sentenza ed anche se in presenza di altre e precedenti stampigliature". Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione circa il punto decisivo della controversia attinente alla ritenuta erronea applicazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., denunciando - anche in relazione al citato art. 366-bis c.p.c. - l'illogicita' e l'inadeguatezza del percorso argomentativo adottato dalla Corte partenopea nella parte in cui aveva ritenuto che, nell'ipotesi di corrispondenza tra la data di pubblicazione contenuta nella comunicazione ex ad. 133 c.p.c. ed una (apposta in data antecedente) delle due apparentemente risultanti in calce al provvedimento, aveva dato prevalenza a quest'ultima, anziche' attribuirle una valenza esclusivamente interna all'Ufficio. In altri termini, la difesa del Passerella ha inteso porre in risalto che, di fronte alla sussistenza di due diverse annotazioni, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare e motivare "aliunde" - sulla scorta di specifici elementi probatori - la conoscenza da parte di esso appellante della datazione portata dall'annotazione non corrispondente a quella contenuta nell'avviso comunicato dalla cancelleria, non essendo, invece, sufficiente l'apodittica affermazione relativa ai momento di venire in essere dell'atto, peraltro resa in assoluto dispregio della formale certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di primo grado e prodotta in atti, attestante la pubblicazione avvenuta in data 28 luglio 2003. 4. Rileva il...

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