n. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2013 -

IL GIUDICE ISTRUTTORE Sciogliendo la riserva;

Osserva Sussistono i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8°, del d.lgs. n. 23 del 2011. Anzitutto, nel caso concreto sussiste la rilevanza della questione, in quanto la parte locatrice - proprietaria dell'immobile locato - ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione del rapporto di locazione, ad uso abitativo, sulla base di un contratto stipulato nel 2005, ma registrato il 7.6.2011. Parte convenuta ha eccepito l'applicabilita', al medesimo rapporto di locazione, delle norme di cui dell'art. 3, comma 8°, in quanto registrato tardivamente, oltre il termine di legge, nonche' oltre il termine di sessanta giorni di cui alla suddetta disposizione normativa (cd. "ravvedimento operoso"). La norma in esame dispone: Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti". Ne conseguirebbe che al rapporto contrattuale sarebbero applicabili le norme in tema di durata e di determinazione del canone, secondo i criteri dettati dal citato art. 3, comma 8° (al riguardo, in dottrina, sono state formulate le diverse tesi dell'eterointegrazione del contenuto contrattuale, a norma degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c., e della formazione di un contratto nuovo tra le parti a seguito della registrazione tardiva). Ora, al fine di delibare la domanda di accertamento della scadenza contrattuale occorre necessariamente applicare la normativa sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 23/2011, verificando la fondatezza dell'eccezione impeditiva sollevata dalla parte convenuta in ordine alla tardiva registrazione e, dunque, all'applicabilita' delle norme richiamate. Va, altresi', premesso che tale normativa e' applicabile anche...

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