N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2010

IL GIUDICE DI PACE L' Ufficio del Giudice di Pace di Roma ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 113575 anno 2008 del R.G.A.C., a seguito di riserva assunta all'udienza del 9 febbraio 2010, con termine per note sino al 01 marzo 2010, vertente tra:

Castucci Renato, elettivamente domiciliato in Roma Via Panaro 17 presso lo studio dell'avv Alessandro Borianni che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo ex art. 3, legge n. 102/2006, attore;

e Axa Assicurazioni S.p.A. in persona del procuratore speciale Fabio Del Pero, elettivamente domiciliata in Roma via B. De Ritis 18 presso lo studio dell'avv. Domenico Di Lisa che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso introduttivo, notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza e di conversione nel rito ordinario, convenuta;

e Samich Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Via I. Silone 1/A 65020 Rosciano (PE), convenuta contumace.

Sommario 1 - Fatto:

1.1- La fattispecie. 12 - La domanda del signor Castucci. 1.3- Le eccezioni di improponibilita' sollevate dalla Compagnia di Assicurazioni convenuta in giudizio. 1.4 - Le eccezioni sollevate dalla Compagnia convenuta. Le questioni processuali (preliminari o pregiudiziali di rito).

2 - Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.

2.1 - Fondatezza dell' eccezione di improponibilita' della domanda, per la violazione degli oneri di contenuto della richiesta stragiudiziale. 2.2- La questione di proponibilita' della domanda giudiziale in oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt.

145 comma primo C.d.A.- art. 148 commi primo e secondo C.d.A..

Infondatezza della seconda eccezione di improponibilita' della domanda, sollevata dalla Compagnia convenuta (rinvio al punto 3 della presente ordinanza).- 2. 3 - Conclusioni sulla 'rilevanza' della questione di legittimita' costituzionale.

3 - Sulla impossibilita' dl una interpretazione costituzionalmente orientata.

La possibilita' di una interpretazione conforme a Costituzione e' soltanto parziale (per l'art. 145 comma primo C.d.A., applicabile alla fattispecie in esame), e lascia aperto il dubbio di legittimita' costituzionale.

L'interpretazione Costituzionalmente orientata dell'art. 145 comma secondo C.d.A.

4 - Valutazione della non manifesta infondatezza della questione.

  1. 1 - Vizio nel procedimento di formazione legislativa. Eccesso di delega. Violazione dell'art. 76 Cost. con. riferimento agli artt.

    1 e 4 della Legge delega n. 229/2003.

    Violazione dell'art. 117 comma primo Cost., in relazione all'art.

    6 n. 1, e all'art. 13 della CEDU- Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 - e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000 e resa obbligatoria con il Trattato di Lisbona, ratificato con legge n.

    130/2008.ed entrato in vigore il 01.12.2009.

    4.1.1. Violazione dell'art. 76 Cost. con riferimento agli artt. 1 e 4 della Legge delega n. 229/2003. Primo profilo.

    4.1.2 - Violazione dell'art. 76 Cost. Secondo profilo. 4.1.3Terzo profilo. Violazione dell'art. 76 Cost. in relazione ai principi delle direttive europee recepiti dalla legge delega (direttiva 2005/14/CE).4.1.4 - Violazione dell'art. 117 comma primo Cost.

    4.2 - L'innovazione introdotta con l'entrata in vigore dell'art.

    145 C.d.A. La ratio della legge sull'assicurazione obbligatoria. La ratio della 'condizione di proponibilita'' nella disciplina previgente (art. 22 legge n. 990/1969) e nella riforma del T.U.

    Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005).

  2. 3 - Violazione del diritto di azione, del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva (violazione dell'art. 24 commi primo e secondo Cost., in relazione agli artt. 2 e 32 Cost.; 111 Cost. commi primo, secondo;

    artt. 2907-- 2697 codice civile; artt. 99- 163-164 codice procedura civile). Violazione degli artt. 24 Cost., 111 Cost., 117 comma primo Cost., dell' art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000 e resa obbligatoria con il Trattato di Lisbona, ratificato con legge 130/2008 ed entrato in vigore il 01.12.2009.

    Violazione dell'art. 3 commi primo e secondo Cost. in relazione al diritto di azione, al diritto di difesa, ai principi del giusto processo, alla legge processuale.

    4.3.1. L'incerto regime giuridico della richiesta stragiudiziale contemplata nell'art. 145 C.d.A. Gli effetti distorsivi sull'applicazione della regola processuale della soccombenza. 4.3.2.11 primo ostacolo al diritto di azione. La dilatazione, di fatto, dello 'spatium deliberandi'. La dilatazione dei tempi di accesso alla tutela giurisdizionale effettiva. La proliferazione del contenzioso.

    4.3.3 - Ulteriori profili della violazione del diritto di azione, del diritto di difesa, dei principi del giusto processo. Gli effetti 'negativi-distorsivi' della disciplina di cui all'art. 145 C.d.A., sull'applicazione delle ordinarie regole processuali, e sulla regola processuale della soccombenza. 4.3.4 - Violazione del principio di eguaglianza. Ingiustificata disparita' di. trattamento rispetto al regime processuale generale (art. 3 comma primo e secondo Cost., in relazione agli artt. 24 Cost. 111 Cost.).

    4.4 - Violazione del principio di eguaglianza (art. 3

    Cost.).Violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al diritto di azione, al diritto di difesa, ai principi del giusto processo, alla legge processuale, alla tutela del diritto alla salute (art. 3 comma primo e secondo Cost., in relazione agli artt. 24 primo e secondo comma Cost.; artt. 2 e 32 Cost.; art. 111 comma primo, secondo Cost.

    art. 2907 cc; art. 2697 cc.; art. 99 c.p.c.; art. 163-164 c.p.c.).

    Violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 117 comma primo Cost., in relazione agli artt. 1, 3, 47 della Carta di Nizza. Violazione del principio di ragionevolezza.

    4.4.1 - Identita' del bene giuridico leso, costituzionalmente protetto, e pluralita' di azioni dirette. 11 diverso regime di proponibilita' delle azioni dirette contemplate nel C.d.A., e della stessa azione ex art. 2054 cc. 4.4.2 - Ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti danneggiati, rispettivamente legittimati attivamente alle azioni ex arti 144

    C.d.A., 141 C.d.A., ed alle azioni ex artt. 149 comma sesto C.d.A. e 287 C.d.A. Ingiustificata. disparita' di trattamento tra danneggiati, legittimati all'azione ex art. 2054 codice civile. 4.4.3 Ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti danneggiati ed impresa di assicurazione, quali soggetti legittimati attivamente e passivamente rispetto alle azioni ex art. 144 C.d.A. e 141 C.d.A.

    5 - Conclusioni.

    1 - Fatto 1.1 - La fattispecie.

    Nel pomeriggio del giorno 23 luglio 2007 in Roma, Via Settebagni altezza civico 334, un furgone Fiat Ducato, assicurato per la r.c.a.

    dalla Axa Assicurazioni S.p.A., effettuava una manovra in retromarcia, e nel mentre retrocedeva investiva un pedone.

    In conseguenza dell' urto subito, il pedone. riportava lesioni personali, descritte nel verbale di pronto soccorso rilasciato in pari data dalli Ospedale Sandro Pertini di Roma.

    Il pedone - l'odierno attore. signor Castucci Renato - provvedeva ad inoltrare la richiesta risarcitoria alla Axa Assicurazioni S.p.A., garante la r.c.a. del suddetto furgone, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, redatta in Roma in data 05 settembre 2007, spedita in data 12. settembre 2007 e ricevuta dalla destinataria Axa Assicurazioni S.p.a. in data 14 settembre 2007 (doc. in atti).

    In questa richiesta risarcitoria del settembre 2007, risultano indicati:

    il nominativo della societa' assicurata e proprietaria del furgone (Samich srl), alla quale la richiesta risarcitoria e' stata inviata per conoscenza; il furgone Investitore' Fiat Ducato targa CC 751 RX); le generalita' del conducente (Palmisano Giuseppe); gli estremi della polizza Axa Assicurazioni S.p.A. ( polizza n.

    04957195500000); la circostanza che il danneggiato, indicato nel signor Castucci Renato, rivestiva la qualifica di 'pedone' e che riportava 'danni fisici'; il nominativo del pedone danneggiato (Castucci Renato) ed il suo codice fiscale (CSTRNT61B25F965N); la data, l'orario ed il luogo del sinistro (23 luglio 2007 ore 15.30,

    Roma Via Settebagni altezza civico 334); la dinamica del sinistro ('il Fiat Ducato nel fare retromarcia investe il pedone');

    l'attribuzione della responsabilita' esclusiva dell'accaduto a carico del conducente del furgone; l'invito 'a provvedere con urgenza al risarcimento di tutti i danni materiali' 'subiti e subendi' a causa del sinistro, dal Castucci Renato.

    Nella stessa richiesta risarcitoria, si dichiara genericamente che 'si allega documentazione medica', mentre manca la descrizione puntuale della documentazione medica effettivamente allegata.

    Axa Assicurazioni S.p.A. spa, nel corso della procedura stragiudiziale - ha istruito la pratica unicamente con riferimento alla richiesta di 'danni fisici' patiti dal pedone signor Castucci Renato, inoltrando in data 19.09.07 la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 148 commi secondo e quinto C.d.A., riconoscendo l'errore materiale della richiesta risarcitoria, laddove si riferiva ad una 'vettura danneggiata' non meglio identificata (errore che, quindi, e' del tutto irrilevante ai fini della presente decisione).

    La procedura stragiudiziale si e' dunque pacificamente svolta in applicazione del combinato disposto degli artt. 145 comma primo C.d.A.- art. 148 comma secondo C.d.a.

    In risposta alla richiesta risarcitoria inoltrata dal Castucci Renato, il Centro liquidazione danni della Axa Assicurazioni S.p.A., con lettera datata 19 settembre 2007 (doc. in atti) richiedeva al danneggiato di integrare gli elementi della richiesta risarcitoria.

    Si legge, testualmente nella 'richiesta integrazione elementi' del 19.09.2007: '...per poter definire...

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