n. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2013 -

IL TRIBUNALE DI TRENTO Il Giudice Istruttore, dott.ssa Monica Attanasio, letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza, con ricorso depositato il 20 aprile 2012 la Tibaldo Rino Trasporti esponeva di operare nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi e che fra il febbraio 2009 ed il dicembre 2010 aveva prestato vari servizi di trasporto in favore della Diatex S.p.A. in forza di contratto che, pur redatto su supporto cartaceo, non poteva considerarsi stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 286/2005, in quanto privo di data certa e dell'indicazione dei tempi massimi di carico e scarico delle merci: poiche' il corrispettivo corrisposto da Diatex era notevolmente inferiore a quello previsto dall'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modificazioni, chiedeva, a mente del comma 9° di tale articolo, l'emissione nei confronti della Diatex di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di €

34.067,42, oltre accessori. Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 24 aprile 2012, con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2012 veniva proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., con la quale la Diatex contrastava la pretesa della controparte sostenendo l'erroneita', sotto vari profili, dei conteggi posti alla base della domanda monitoria e l'incompatibilita' della disciplina dettata dal citato art. 83 bis con la normativa comunitaria, eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Tiboldi;

in corso di causa la Diatex prospettava inoltre questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008. Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nel dare attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 32 del 2005 (recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose"), abrogo' il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella, gia' previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni (art. 3), stabilendo conseguentemente che, "A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli 6, 11 e 12, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contralto di trasporto" (art. 4). A sua volta, l'art. 6, col dichiarato intento di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, stabili' che "Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in forma scritta", indicando una serie di elementi che i contratti di trasporto stipulati per iscritto devono necessariamente contenere, ed equiparando al contratto non stipulato in forma scritta quello mancante anche di uno soltanto di tali elementi. Malgrado tale previsione, la forma scritta non era pero' prescritta ne' ad substantiam ne ad probationem, e la sua adozione veniva incentivata in via indiretta, imponendo, in caso di contratto stipulato non in forma scritta, alcuni oneri aggiuntivi a carico del committente ovvero del vettore, la cui inosservanza comportava una responsabilita' solidale per l'ipotesi di violazione di determinate norme del codice della strada, ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 26, comma 2°, della legge n. 298/74 (cfr. i commi 4° e 5° dell'art. 7). Se dunque, in base alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 286/2005 la presenza o assenza di forma scritta non incideva sulla determinazione del...

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