n. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2013 -

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale a carico di: Ojieabulu Kelvin, nato a Uromi (Nigeria) il 11 giugno 1989, in Italia senza fissa dimora, difeso dall'avv. Elisabetta Agnello del foro di Cuneo, con studio in Cuneo c.so Nizza 95 ed ivi domiciliato, imputato, del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs 286/98 per essersi intrattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo. Accertato presso il valico ferroviario di Limone Piemonte (CN) in data 12 gennaio 2013 Premesso: che in data 12 gennaio 2013 la Polizia di Frontiera di Limone Piemonte (CN), ex art. 20-bis d.lgs n. 2742000, inviava alla Procura della Repubblica e/o del Tribunale di Cuneo richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata di Ojieabulu Kelvin cittadino nigeriano senza fissa dimora, per violazione dell'art. 10-bis d.lgs n. 286/98 ( ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);

che con provvedimento n. 253/2013 R.G.N.R GdP, la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cuneo autorizzava la presentazione dell'imputato davanti a questo Giudice di Pace per l'udienza del 5 luglio 2013;

che l'imputato, sebbene ritualmente notificato, all'udienza non compariva e, per l'effetto, veniva dichiarato contumace;

che l'art. 10-bis d.lgs 286/98 e' stato introdotto dall'art. 1 c. 16 lett. a) della L. n. 94/2009;

che il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, oggetto della cognizione nel presente procedimento, e' stato introdotto con deliberazione da parte dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, eletti a seguito dell'entrata in vigore della L. 270/2005 che affida agli organi di partito e non alla volonta' del corpo elettorale, la designazione di coloro che devono essere nominati;

che la richiamata circostanza appare comportare una modificazione della realta' giuridica dettata dalla Costituzione della Repubblica che priva i cittadini elettori di esercitare il diritto di voto in modo pieno e diretto in sintonia coi valori costituzionali;

che il modello di democrazia che in tal modo viene ad in instaurarsi appare, per dirla con un autorevole analista politico, una «democrazia senza popolo» che, in radice, priverebbe il Parlamento di quella necessaria legalita' costituzionale che legittima l'adozione di norme imperative;

che a tale deficit di legalita' appare aggiungersi un piu' grave deficit di legittimita' Osserva 1. I termini e i motivi delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - Le norme oggetto della questione. 1 a - L'espressione del voto. L'espressione del voto mediante il quale si manifesta la volonta' popolare (art. 1 c. 2 Cost.) costituisce l'oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3 Prot. 1 CEDU) e permanente dei cittadini che devono poterlo esercitare in modo conforme alla Costituzione. A ben vedere infatti, come gia' osservato da autorevole dottrina, la dichiarazione di' appartenenza della sovranita' al popolo non e' che la conseguenza della forma democratica dello Stato e vuole significare che l'esercizio del potere e' attribuito al popolo in modo inalienabile, sicche' questo non ne possa mai essere spogliato e lo Stato - apparato ne costituisce solo uno strumento della volonta' popolare. Le forme di esercizio della sovranita' popolare, di cui parla il 2 comma dell'art. 1 Cost., si collega cioe' alle disposizioni costituzionali secondo le quali e' il popolo che elegge i componenti del Parlamento (artt. 56 e 58 Cost), si pronuncia sui referendum (artt. 75-138 Cost.) e partecipa alla giustizia (art. 102 c. 3 Cost.) e, di conseguenza, i limiti posti al suo esercizio non possono giungere a rendere solo apparente il conferimento allo stesso popolo della titolarita' del sommo potere. A tanto deve, peraltro, aggiungersi, come osservato dalla dottrina, che dovendosi conglobare nella base popolare l'assetto autoritario, attribuendo al popolo una personalita' giuridica che assorbe quella dello Stato, si viene a realizzare una assoluta identificazione degli interessi rispettivi e tanto anche sul rilievo...

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