n. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE Nella causa civile n. R.G. 10/13, di questione incidentale di costituzionalita'. Il giudice, a scioglimento della riserva, che precede, osserva: In fatto e in diritto Con ricorso, 10 luglio 2012, la sig.ra Cordova Ramirez Rocio Zulema, assumeva: 1) di essere socia e lavoratrice dipendente della societa' cooperativa sociale l'Ancora, fin dal 22 novembre 2007 con mansioni di infermiera professionale;

2) che la societa' cooperativa sociale l'Ancora, con lettere 10 ottobre 2011 e 31 ottobre 2011, aveva deliberato il licenziamento della ricorrente, la quale lo impugnava, per illegittimita', avanti al giudice del lavoro del tribunale di Torino e chiedendo la condanna della convenuta cooperativa al reintegro nel suo posto di lavoro, nonche' al pagamento di differenze retributive fino ad allora non pagate. La convenuta si costituiva ed, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, eccepiva l'incompetenza del giudice del lavoro sull'impugnativa del licenziamento. Il giudice del lavoro del tribunale di Torino, con sua articolata ordinanza, 2 gennaio 2013, in cui ha richiamato l'autorita' della sentenza della Suprema Corte n. 24692/10, ha rimesso per competenza la causa al tribunale ordinario, affermando che il combinato, disposto dell'art. 5 comma 2° ult. parte legge n. 142 del 2001 e dell'art. 2533 comma 3° CC, prevede che l'impugnazione giudiziaria dell'esclusione del socio lavoratore (il cd. licenziamento) dalla societa' cooperativa, deve essere esperita avanti al giudice civile ordinario e ha rimesso gli atti a questo giudice, che, invece, ritiene di sollevare, d'ufficio, questione incidentale di costituzionalita' del suddetto combinato normativo per constasto con l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza ed arbitrarieta', per i seguenti motivi: L'art. 5 comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142 cosi' recita «Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'art. 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro;

per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai...

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