N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2011 - 12 luglio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3383 del 2010, proposto da: Angela Acierno,

Agostino Grimaldi, Maria Imparato, Guido Maria Talarico, Maria Luigia Sellano Di Colella Lavina, Alfredo Alvino, Maria Laura Consolazio,

Paola Parente, Alba Di Lascio, Tiziana Monti, Maria Filomena Luongo,

Lucia Migliaccio, Angelo Marzocchella, Amalia Marino, Maria Lasco,

Vincenza Palumbo, Anna Carbone, Modesto Letizia, Tiziana Taglialatela, Rosaria Palma, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Napoli, unitamente ai predetti difensori, presso la Segreteria del Tar, piazza Municipio n. 64;

Contro:

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale in persona degli avv.ti Vincenzo Baroni, Vincenzo Cocozza, Maria D'Elia, e Beniamino Caravita Di Torino, con domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Regionale in Napoli in via S. Lucia n.81;

Consiglio Nazionale Forense presso Ministero Giustizia,

Regione Campania, A.S.L. Salerno, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S.

Maria Capua Vetere;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ope legis in Napoli, via Diaz n. 11;

ASL. Salerno, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto presso Riccardo Satta Flores in Napoli, via G. Orsini n. 5;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Annunziata e Renata Pepe, con domicilio eletto unitamente ai predetti in Napoli presso la Segreteria del T.A.R., piazza Municipio n. 64;

Per l'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 27 marzo 2009, con la quale e' stata autorizzata l'A.G.C. Avvocatura della Giunta Regionale a stipulare con gli enti strumentali la convenzioni previste dall'art. 29 della l.r. n. 1/2009; della convenzione rep. 14162 del 10 aprile 2009 stipulata dall'A.G.C.

Avvocatura e l'A.S.L. di' Salerno, avente ad oggetto l'estensione del patrocinio legale e dell'attivita' di consulenza dell'Avvocatura Regionale a favore di detto Ente; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della Giustizia, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso n. 3383/2010 R.G - trasmesso per competenza ai sensi dell'art. 32 legge n. 1034/71 dal Tar Salerno, dove era stato proposto con n. 1174/2009 RG - i ricorrenti, tutti funzionari dell'Avvocatura regionale, hanno impugnato la delibera regionale n.603 del 27 marzo 2009, con la quale l'Avvocatura e' stata autorizzata a stipulare con gli enti strumentali le convenzioni previste dall'art. 29 della l.r. n. 1/2009 ed e' stato elaborato lo 'schema-tipo' da sottoscriversi con gli enti strumentali della Regione Campania, ai quali e' data la facolta' di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale.

I ricorrenti hanno altresi' impugnato, in quanto atto consequenziale, anche la successiva convenzione rep.14162, stipulata da A.G.C. Avvocatura e A.S.L. Salerno, avente ad oggetto l'estensione del patrocinio legale e dell'attivita' di consulenza dell'Avvocatura regionale a favore di detto ente.

Ed invero, lo schema di convenzione approvato con la delibera n.

603/09 postula, all'art. 6 commi 3, 4, 5, 6 l'attribuzione di un duplice mandato all'Avvocatura regionale che dovra' patrocinare per gli enti terzi: un mandato rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale ed un mandato rilasciato dal legale dell'ente convenzionato per la difesa nelle liti attive e passive.

Tale convenzione-tipo affida, inoltre, il controllo dell'eventuale conflitto di interesse con gli enti convenzionati al Settore regionale competente e all'Avvocatura regionale e stabilisce che il compenso spetti all'Avvocatura solo in caso di rigetto nel merito delle domande proposte, ovvero in caso di accoglimento delle pretese fatte valere per gli enti patrocinati, sulla base di una parcella redatta dall'Avvocatura, applicando i minimi tariffari vigenti al valore di ciascuna controversia (da determinarsi secondo il c.p.c., comparando chiesto e pronunciato al fine di evidenziare l'effettiva componente favorevole per l'ente).

A seguito del commissariamento delle ASL Campane, l'AGC Avvocatura della Regione Campania, ritenendo di poter applicare anche a detti enti la l.r. n. 1/09 e la delibera applicativa D.R.G.C. n.

603/09, avrebbe quindi stipulato, con efficacia decorrente dal 1° maggio 2009, ulteriori e non meglio precisate convenzioni per il patrocinio legale delle ASL in tutte le sedi giurisdizionali (che, peraltro, divergerebbero dallo schema-tipo).

In virtu' di tali convenzioni, sarebbe stato richiesto agli Avvocati regionali di istruire pratiche di consulenza legale relative a questioni che vedono parti detti enti, malgrado le ASL non possano - secondo l'assunto di parte ricorrente - essere qualificate 'enti strumentali' della Regione, malgrado l'AGC non sia legittimata a stipulare per conto dei singoli Avvocati regionali e, soprattutto, malgrado il rapporto di esclusiva che vincola gli avvocati iscritti all'Elenco speciale degli Albi, in considerazione del divieto contenuto nell'art. 3 del R.D.L. del 27 novembre 1933, n. 1578.

Per effetto di tali incarichi, i ricorrenti si vedrebbero quindi esposti al rischio di sanzioni disciplinari da parte degli Ordini di appartenenza o, qualora si rifiutassero di prestare tali attivita', da parte del datore di lavoro.

Come motivi di doglianza, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure.

1) Violazione degli artt. 3, 24 e 117, comma 2, della Costituzione in relazione al R.D. 1578 del 1933 e alla l.r. n. 11/91 nonche' violazione delle norme sull'affidamento di servizi del Trattato U.E., eccesso di potere e perplessita'.

Si sostiene, infatti, che 'anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, ai sensi dell'art.117 Cost., comma 3, la disciplina delle professioni risulta comunque ricompresa tra le materie attribuite alla legislazione concorrente delle Regioni', come piu' volte affermato dal Giudice delle leggi che ha ritenuto che 'devono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i' relativi profili e ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi' (cfr. Corte costituzionale dell'11 giugno 2008, n. 222).

L'attribuzione della materia delle 'professioni' alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale - continuano i ricorrenti - 'prescinde dal settore nel quale l'attivita' professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario (Cfr. Corte cost. sent.

n. 424/06, n. 153/06, n. 40/06, n. 424/05, n. 355/05 e n. 319/05). Di conseguenza, spetta inequivocamente alla legislazione dello Stato fissare i principi generali necessari a garantire l'uniformita' della disciplina sull'intero territorio nazionale, residuando la possibilita' per le Regioni di porre in essere normative di dettaglio rispettose dei suddetti principi generali'.

In particolare, per quanto attiene ai principi generali dell'esercizio della professione forense, essi sono dettati dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) che costituisce, tuttora, la normativa statale di principio, alla cui osservanza sono strettamente tenute le Regioni nell'esplicazione della propria potesta' legislativa concorrente.

Per quanto riguarda il regime delle incompatibilita', l'art.3 del citato R.D.L. stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato e' incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato e di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica.

L'unica possibilita' di derogare a tale regime, secondo il legislatore statale, e' subordinata al rispetto di due rigorose condizioni:

a) l'esclusivita' dell'attivita' professionale prestata dall'avvocato degli uffici legali, istituiti presso gli enti pubblici, per il datore di lavoro;

b) l'iscrizione degli avvocati nell'Elenco speciale annesso all'Albo ordinario che, dando atto del summenzionato rapporto di esclusivita', autorizza i legali a patrocinare unicamente per l'ente di appartenenza. Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, l'art. 29, comma 1, della l.r. n. 1/09 - nell'estendere il patrocinio dell'Avvocatura regionale a favore di enti terzi - avrebbe violato il principio di legge statale che impone l'esclusivita' della prestazione a favore dell'ente di appartenenza. Da cio' discenderebbe 'l'assoluta inammissibilita' del potere della G.R. di imporre ai ricorrenti avvocati di prestare la propria attivita' professionale in nome e conto di soggetti terzi, per i quali essi non sono e non possono essere abilitati al patrocinio, stante il regime preclusivo individuato dalla norma statale di principio che consente di patrocinare per il solo Ente datore di lavoro, determinandosi in caso contrario conseguenze sul piano della legittimita' e permanenza in essere del diritto all'iscrizione nell'Elenco speciale dell'Albo professionale'.

La vicenda in esame -...

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