n. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente Ordinanza sul ricorso n. 634/12 depositato il 27 novembre 2012 avverso avviso di accertamento n. 100000188/10 concess.govern.2010 contro: Ag.Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Campobasso, proposto dal ricorrente: Regione Molise via Genova 11 - 86100 Campobasso CB difeso da: Galasso Avv. Antonio servizio avvocatura regionale 86100 Campobasso CB;

Visto il ricorso proposto dalla Regione Molise avverso l'avviso di Irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento della tassa di concessione per il servizio di telefonia mobile in abbonamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso (previa rettifica in autotutela di un precedente avviso di accertamento) notificato in data 18 settembre 2012, con cui si richiede alla ricorrente di versare la somma di €

13.993,12 oltre interessi e spese;

Visto l'atto di costituzione dell'A.F. che ha pregiudizialmente sollevato l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per violazione dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/92 non avendo la ricorrente presentato il preventivo reclamo obbligatorio, vertendosi nella specie di impugnazione di un provvedimento dell'A.E. con richiesta di sole sanzioni (oltre interessi e spese) per importo inferiore ad €

20.000 notificato in epoca successiva al 1° aprile 2012;

Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale del predetto art. 17-bis sollevata dal ricorrente per violazione della detta disposizione con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione;

Considerato che la prospettata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17-bis d.lgs 546/92 e' indubbiamente rilevante poiche' della predetta disposizione deve necessariamente farsi applicazione nel presente giudizio sia ai fini della ammissibilita' che relativamente ad aspetti sostanziali dello stesso;

Considerato altresi' che la detta questione e' da ritenere non manifestamente infondata per i motivi di seguito esposti;

Osserva Il reclamo obbligatorio (che puo' contenere o meno anche la richiesta di mediazione) e' previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92 (introdotto dal DL 98/2011 conv. con modif. nella L. n. 111/2011) per le controversie di valore non superiore ad €

20.000 (valore da determinare ex art. 12/5 Dlgs. 546/92) relative a provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. Esso ha natura tipicamente amministrativa, come si evince non solo dalla sua collocazione sistematica nel corpo del d.lgs 546/92 (in cui l'art. 17-bis predetto costituisce l'ultima disposizione del titolo I, capo II, ovvero del titolo che precede quello contenente la disciplina della trattazione del processo), ma anche dal testuale disposto del comma 2 dello stesso art. 17-bis, che indica il reclamo come condizione di ammissibilita' del ricorso, dal quale e' evidentemente nettamente diversificato, nonche' dal comma 9 che chiarisce bene che il reclamo produce gli effetti del ricorso (ovvero si trasforma in ricorso) solo «decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione» (richiesta facoltativamente dal contribuente o, in mancanza, obbligatoriamente dall'A.F.) o anche antecedentemente dalla notifica del diniego espresso o dell'accoglimento solo parziale. Esso reclamo si configura come rimedio amministrativo di secondo grado, in quanto successivo al procedimento amministrativo conclusosi col provvedimento impugnato dal contribuente, volto a definire la questione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, con assoluta esclusione dell'intervento dell'organo giurisdizionale, ma previsto come filtro obbligatorio del processo tributario (limitatamente agli atti sopra indicati), con esclusione (art. 17-bis, comma 4) per le controversie relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi, filtro la cui omessa attivazione e' sanzionata con la inammissibilita' del ricorso «rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo». L'istituto del reclamo, che e' compatibile con la richiesta di autotutela ante causam e con la richiesta di accertamento con adesione (d.lgs. n. 218/97), ma non con la conciliazione giudiziale (espressamente...

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