N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 2011

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta il 30.3.2011, ha emesso la presente ordinanza nella causa civile di I grado iscritta al n. 3004 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008 tra Iovine Cecilia, titolare dell'impresa individuale 'Central Park di Iovine Cecilia', elettivamente domiciliata in Potenza, corso XVIII Agosto n.

8, presso lo studio dell'avv. Arturo Andriuolo che la rappresenta e difende, in virtu' di procura rilasciata in calce all'atto di citazione, attore e Bancapulia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza, via Nazario Sauro n. 52, presso lo studio dell'avv. Michele Gallo, che la rappresenta e difende, in virtu' di procura a margine della memoria di costituzione, convenuto,

Premesso che Con atto di citazione ritualmente notificato Iovine Cecilia, titolare dell'impresa individuale 'Central Park di Iovine Cecilia', conveniva in giudizio Bancapulia spa, deducendo di avere intrattenuto quattro rapporti bancari di conto corrente con la convenuta; che, nel corso dei detti rapporti, la Banca aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto; aveva applicato unilateralmente la capitalizzazione trimestrale degli interessi;

aveva addebitato costi, oneri e commissioni, tra cui le commissioni di massimo scoperto, senza una effettiva causa e una specifica pattuizione scritta; aveva gravato il conto attraverso il meccanismo dei cd. giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato; aveva gravato il conto attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziche' in linea capitale; aveva applicato interessi usurari.

Affermava di avere fatti analizzare da un consulente la situazione dei quattro conto correnti e di aver conteggiato, per ognuno di essi, un saldo attivo in suo favore.

Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dei saldi effettivi finali dei conti correnti, ovvero alla restituzione dell'indebito pagato dalla cliente, ovvero al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa.

Si costituiva in giudizio Bancapulia Spa, la quale deduceva la decadenza dell'attrice da ogni pretesa, non essendovi mai stata contestazione degli estratti conto; eccepiva la prescrizione del diritto per il periodo precedente al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione dell'atto di citazione. Nel merito deduceva che il tasso di interesse era stato pattuito per iscritto; che la...

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