N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2011

IL TRIBUNALE Esaminati gli atti delle cause riunite nn. 8/10, 55/10, 141/10 e 193/10 R.G. pendenti innanzi a questo Tribunale tra l'attrice Occhi Adelia e i convenuti I.N. P.S. e soc. S.C.C.I. s.p.a., discusse dai procuratori delle parti all'odierna udienza;

ha emesso la seguente ordinanza.

Le presenti cause riunite hanno a oggetto le opposizioni proposte da Occhi Adelia avverso quattro cartelle di pagamento inerenti all'omesso versamento di contributi previdenziali della gestione commercianti, alla quale l'attrice e' stata iscritta d'ufficio dall'INPS in forza delle risultanze del verbale di accertamento del 15 ottobre 2008. I ricorsi sono stati rispettivamente depositati il 7 gennaio 2010, il 2 marzo 2010, il 1° giugno 2010 e il 13 agosto 2010.

L'attrice ha evidenziato di essersi iscritta alla gestione separata in ragione della propria attivita' di amministratore unico della soc.

'La Magnifica Terra' s.r.l., esercente in Bormio e Chiavenna (Sondrio) attivita' di agenzia di viaggi e turismo, e in relazione ai compensi in proposito percepiti. Ha quindi sostenuto l'illegittimita' della propria iscrizione alla gestione commercianti sia per il difetto dei presupposti legittimanti tale iscrizione, sia in virtu' del divieto di duplicazione dell'obbligazione contributiva dettato dall'art. 1, co. 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Ha chiesto in via principale l'accertamento dell'infondatezza delle pretese contributive dell'INPS; in via subordinata ha chiesto accertarsi l'illegittimita' della predetta duplice iscrizione e della correlativa duplicazione contributiva, con la conseguente compensazione delle somme versate alla gestione separata o la ripetizione del relativo indebito.

I convenuti si sono costituiti unitariamente in giudizio nelle quattro cause e hanno resistito alle avverse opposizioni, eccependo l'inammissibilita' delle domande giudiziali dell'attrice relative alla gestione separata e argomentando in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio della Occhi alla gestione commercianti. I convenuti hanno concluso chiedendo la reiezione delle avverse domande giudiziali.

Il Giudice osserva che occorre innanzitutto stabilire se la soc.

'La Magnifica Terra' s.r.l. sia organizzata e/o diretta prevalentemente col lavoro della parte o dei suoi familiari (art. 1, co. 203, lett. a), L. 662/96), se la parte partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza rispetto all'attivita' prestata da altri soggetti al suo interno (lett. c)) e se la parte sia in possesso di licenza ove richiesta (lett. d)). Il requisito di cui alla lett. b) non e' richiesto per le s.r.l.

In caso di riscontro negativo, ne conseguirebbe la non iscrivibilita' tout court della Occhi alla gestione commercianti per il difetto a monte dei requisiti per l'iscrizione.

In caso di riscontro positivo, applicando la normativa come interpretata costantemente dal Giudice di legittimita', e da ultimo da Cass. SS.UU. 3240 del 12 febbraio 2010, occorreva verificare se era...

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