N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n.

1172/2008 RG proposto da S.M. rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Gargano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Arezzo, Galleria Valtiberina n. 9, contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'Avv.

Carmine Calzone ed elettivamente domiciliato in Arezzo;

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22 settembre 2011;

Ritenuto in fatto che:

con ricorso, depositato in data 9 settembre 2008 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, M.S. esponeva di essere soggetto a dialisi per insufficienza renale e di avere usufruito nel 2007 di n. 180 giornate corrispondenti al periodo massimo indennizzabile per i lavoratori a tempo determinato (n. 121 a titolo di ricaduta malattia, corrispondenti a quelle per dialisi, n.

20 per ricovero ospedaliero, n. 39 a titolo di malattia generica documentata da certificati medici); di essersi dovuto assentare anche per ulteriori 17 giorni di dialisi, che, pur ritenuti giustificati, non erano in ogni caso stati retribuiti.

Tanto premesso conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avanti al Tribunale di Arezzo, in veste di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

  1. accertare e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dell'indennita' di malattia con le modalita' di legge per tutte le giornate di assenza per dialisi, ritenendo le stesse scorporabili dal periodo massimo indennizzabile delle centottanta giornate;

  2. condannare l'INPS all'erogazione dell'indennita' di malattia per diciassette giorni decorrenti dall'8 al 31 dicembre 2007 con gli interessi e la rivalutazione monetaria di legge;

  3. in via meramente ipotetica e subordinata, sollevare davanti alla Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 c.c., primo comma, nella parte in cui non annovera anche la dialisi tra le malattie atte ad escludere la decorrenza dal periodo massimo indennizzabile;

    Costituitosi in giudizio, l'INPS si opponeva all'accoglimento del ricorso, deducendo che il trattamento di dialisi non e' una malattia, ma un evento terapeutico;

    il Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 16 giugno 2009, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 c.c. per contrasto con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche per i soggetti...

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