N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1841/2009, proposta da: Youness El Hilate, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Barbara Mariucci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova Marche, Viale Vittorio Veneto 13.

Nei confronti di Compagnia di Assicurazioni Allianz s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, quale impresa designata per la Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Massimiliano Fraticelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Corso Cavour 105.

F a t t o Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Allianz s.p.a., nella qualita' di impresa designata per la liquidazione dei danni per i sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, allegando di essere stato vittima il 2.6.2008, quale terzo trasportato inconsapevole della circolazione illegale (art. 283, comma secondo, ultimo periodo Dlgs. 209/2005), di un sinistro stradale che vedeva coinvolta l'autovettura su cui viaggiava, risultata poi compendio di furto gia' regolarmente denunciato dal proprietario, e che gli procurava gravi lesioni all'integrita' fisica e danni di natura patrimoniale; per il cui risarcimento invocava la tutela giudiziaria, a seguito del fallimento della trattativa in sede stragiudiziale.

Si costituiva la Compagnia di Assicurazioni Allianz s.p.a.

eccependo in via pregiudiziale di rito l'improcedibilita'/improponibilita' della domanda per violazione dell'art. 287, I comma, Cod. Assic., il quale, novellando sul punto la normativa previgente, prevede ora che nelle ipotesi contemplate dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, con cio' apportando una sostanziale modifica alla disciplina precedentemente recata dall'art.

22 1egge n. 990/1969 che stabiliva che di quell'onere di comunicazione, previsto a pena di improponibilita' della domanda giudiziaria, fossero destinatari non cumulativamente, ma disgiuntamente, l'impresa designata ovvero la Consap.

La parte attrice non contesta di aver inviato prima dell'introduzione del giudizio la raccomandata di cui all'art. 287 cit. soltanto all'impresa designata, ma deduce l'infondatezza dell'eccezione, sul presupposto che la violazione dell'obbligo di comunicazione alla Consap ora previsto dalla legge non comporterebbe alcuna conseguenza processuale, dal momento che l'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata e che, comunque, l'art. 287, I comma, Dlgs. 209/2005 sarebbe costituzionalmente illegittimo in parte qua per violazione dell'art. 76 della Costituzione, stante il superamento dei limiti della delega attribuita dal Parlamento come stabiliti dall'art. 4 L. 229/2004.

La parte convenuta replica che la modifica intervenuta e' invece necessaria per assicurare alla Consap la conoscenza delle richieste di risarcimento inviate alle Imprese designate, al fine di esercitare il diritto di intervento in sede giudiziale che la norma le attribuisce.

D i r i t t o Rilevanza della questione.

La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'attore puo' considerarsi senza dubbio rilevante ai fini della decisione del giudizio, dal momento che l'introduzione, da parte del legislatore delegato, del nuovo e ulteriore onere da parte danneggiato di cumulativa comunicazione sia all'Impresa designata sia alla Consap, pena l'improponibilita' dell'azione giudiziale (condizione di proponibilita' dell'azione, la cui sussistenza, da riferirsi al momento della proposizione della domanda: Cass. Civ.

15138/2000), determina evidentemente la sorte dell'eccezione pregiudiziale e, conseguentemente, del giudizio, essendo pacifico che la comunicazione alla Consap e' stata omessa. In punto di rilevanza della questione e' necessario verificare altresi' se non esistano diverse intepretazioni della norma (nonostante l'inequivocabile chiarezza letterale della disposizione) tali da escludere la sanzione dell'improponibilita', come sembrerebbe suggerire la parte attrice.

Cio' e' da escludere, poiche' sia la tesi della parte attrice sia quella della parte convenuta si fondano su un postulato errato, quello secondo cui la preventiva comunicazione alla Consap sarebbe preordinata alla tutela dell'interesse di quest'ultima di intervenire in giudizio. Ed invero, la ratio della predetta comunicazione (prima alternativa, oggi cumulativa) e' invece quella di attivare una fase stragiudiziale che prevenga ed eviti il ricorso al giudice, favorisca il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie e ponga le imprese e gli istituti...

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