n. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acqua Azzurra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Mirone e Francesco Fichera, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, via Vecchia Ognina n. 142/B;

Contro l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Nei confronti di Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana e Azienda regionale foreste demaniali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Il Comune di Ispica, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;

Per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'Ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale e' stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud orientale", pubblicato in data 16 settembre 2011 sulla GURS n. 39;

di tutti gli atti antecedenti, successivi e conseguenti, anche non conosciuti, tra i quali in particolare quelli lesivi menzionati sia nelle premesse del provvedimento espressamente impugnato sia nel corpo del ricorso. Quanto al ricorso per motivi aggiunti: della nota dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana n. 7226 del 3 febbraio 2012 e della relazione n. 216 del 12 luglio 2011. Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana, e dell'Azienda regionale foreste demaniali;

Vista la sentenza 27 febbraio 2013, n. 559, con cui questa Sezione II interna, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso depositato il 2 dicembre 2011, la societa' ricorrente ha esposto: di essere proprietaria di un'area distinta in catasto del Comune di Pachino ai fogli 11 e 23, estesa circa 20 ettari, di cui circa 10 ettari attualmente occupati da un impianto per l'itticoltura;

che la societa' fruirebbe di due diverse concessioni demaniali, una per la posa di una condotta di captazione lunga 596 metri e di un manufatto, opere finalizzate al ricambio di acqua marina, nelle vasche all'interno dell'area dell'impianto, ed una per l'installazione ed il mantenimento dei corpi galleggianti per l'allevamento del pesce in vicinanza al tratto costiero prospiciente la localita' "Vulpiglia" del comune di Pachino, funzionale alla gestione di un'appendice a mare dell'impianto, destinata all'allevamento dei pesci in gabbie;

che, con il decreto assessorile della Regione Siciliana 970/1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, tale area sarebbe stata inserita nella zona di preriserva, a contorno dei "Pantani di Morghella", a loro volta inseriti nella "Riserva naturale orientata Pantani della Sicilia sud-orientale";

che i "Pantani di Morghella" sarebbero stati classificati - a partire dal 2000 - quale zona SIC con la denominazione "Pantano Morghella" (codice ITA090004) e quale zona ZPS denominata "Pantani della Sicilia Sud Orientale, Morghella di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari" (Codice ITA090029);

che, stante l'assoluta insussistenza di emergenze ambientali, l'immobile della...

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