n. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2011, proposto da Corrado Spatola, in proprio e nella qualita' di rappresentante legale dell'azienda agricola - ittica Spatola Francesco &

C., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Paolino, Marco Lepori e Sebastiano Mallia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Alfredo Fonte, in Catania, viale Vittorio Veneto, 52/C;

Contro il Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, e l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Per l'annullamento del decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'Ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale e' stata istituita la riserva naturale orientata denominata «Pantani della Sicilia sud orientale, pubblicato in data 16 settembre 2011 sulla GURS n. 39, nonche' delle allegate planimetrie e del regolamento della riserva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza 27 febbraio 2013, n. 557, con cui questa Sezione II interna, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 27 ottobre 2011 e depositato in pari data, parte ricorrente ha esposto: che il ricorrente e' proprietario di un'area, estesa circa 120 ettari, distinta in catasto del Comune di Pachino al foglio n. 17 particelle 1, 3, 4, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 474, 475, 476, 477, 478, 618, 619, 357;

che tale area sarebbe situata al confine del territorio del Comune di Pachino con quello del Comune di Ispica, in una zona denominata «Longarini», confinante con il Pantano Longarini;

che la societa' Spatola &

  1. bonifico' interamente tale area ed effettuo' lavori, fra cui la costruzione di 19 canali a pettine, finalizzati alla itticoltura;

che tale impianto sarebbe completamente autonomo dal Pantano Longarini;

che il 27 novembre 1987, con numero di protocollo 028580 il Comune di Pachino avrebbe ricevuto la proposta di perimetrazione della riserva «Pantani della Sicilia sud orientale», da affiggere all'albo pretorio per le osservazioni ed opposizioni da presentare entro il 15 gennaio 1988, e che sarebbe stata fatta opposizione sia da parte del ricorrente (con atto del 23 gennaio 1988, allegato sub 19 al ricorso), sia da parte del Comune con delibera del Consiglio Comunale;

che, con il decreto assessorile della Regione Siciliana 970/1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, veniva stabilita la perimetrazione di massima della riserva;

che il ricorrente avrebbe notificato una nota datata 22 gennaio 2011 all'Assessore al territorio e ambiente della Regione Siciliana, diffidandolo dal proseguire l'iter dell'istituzione della riserva di cui si tratta;

che con il provvedimento impugnato e' stata istituita la riserva naturale orientata denominata «Pantani della Sicilia sud orientale», e che l'intera area di parte ricorrente ricadrebbe nella zona A della riserva;

che la perimetrazione della riserva riprenderebbe pedissequamente le aree previste nelle cartografie allegate al DA 970/1991;

Ha quindi affidato il ricorso a diversi motivi. Per quanto di interesse in questa sede, con il terzo...

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