n. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2011, proposto dal Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gambuzza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Petino, in Catania, via Brancati, 12;

Contro il Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, e l'Azienda regionale foreste demaniali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149, e con l'intervento di Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, Associazione mediterranea per la natura, LIPU - Lega italiana protezione uccelli, Club alpino italiano - regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Marco Casciana, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, via Pasubio, 33;

Per l'annullamento: del decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'Ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale e' stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia sud orientale", pubblicato in data 16 settembre 2011 sulla GURS n. 39;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del regolamento della riserva, allegato 2 al decreto 577/2011, recante le modalita' d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata e il DA 970 del 10 giugno 1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e dell'Azienda regionale foreste demaniali;

Visto l'intervento di Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, dell'Associazione mediterranea per la natura, della LIPU - Lega italiana protezione uccelli, del Club alpino italiano - Regione Sicilia;

Vista la sentenza 27 febbraio 2013, n. 558, con cui questa Sezione II interna, parzialmente decidendo, ha rigettato tutti i motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 30 settembre 2011 al Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e depositato il 20 ottobre 2011 e con altro ricorso sostanzialmente identico (salvo che per la parte relativa alla notifica quale controinteressato alla Azienda regionale foreste demaniali), notificato il 20 ottobre 2011 e depositato il giorno 11 novembre 2011, parte ricorrente ha esposto: che con Reg. CE 617 del 4 aprile 2003 e' stata, riconosciuta, la denominazione protetta IGP per le produzioni di pomodoro ricadenti nell'area dei comuni di Pachino, Noto, Ispica e Portopalo di Capo Passero;

che sulle stesse aree esplicherebbe i suoi effetti il provvedimento impugnato, con cui e' stata istituita la riserva naturale orientata, denominata "Pantani della Sicilia sud orientale;

che, a seguito del riconoscimento comunitario, e' nato il Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino, che, con decreto MIPAF del 27 luglio 2006, ha ottenuto l'attribuzione delle funzioni di tutela, valorizzazione e promozione del pomodoro;

che, su tale area oggi insistono coltivazioni di pomodoro ed impianti di trasformazione consistenti in impianti serricoli all'avanguardia (serre in ferro e serre fotovoltaiche), e grandi impianti di condizionamento che consentono di confezionare il prodotto e immetterlo direttamente sui banchi della grande distribuzione;

che la coltivazione del pomodoro in serra costituisce la fonte di lavoro e di reddito per circa 5 mila addetti ed il volume complessivo di affari del comparto puo' essere...

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