n. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2466/11 spedito il 30 novembre 2011: avverso cartella di pagamento n. 01720110009518255 IRPEF-ALTRO 2005 contro: Agente di riscossione Benevento Equitalia Sud S.p.a.;

difeso da: Criscoli Francesco - via Cardinal di Rende n. 8 - 82100 Benevento;

avverso cartella di pagamento n. 01720110009518255 IRPEF-ALTRO 2005 contro: Ag. entrate dir. provin. uff. controlli Benevento;

proposto dal ricorrente: D'Orta Domenico - via Giacomo Leopardi, 63 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (Benevento);

rappresentato da: De Luca Giulia - via Giacomo Leopardi, 63 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) in qualita' di erede;

rappresentante difeso da: Santillo Melina - viale Mellusi n. 96 - 82100 Benevento;

sul ricorso n. 1200/12 spedito il 16 luglio 2012: avverso cartella di pagamento n. 01720120001761432 IRPEF-ALTRO 2005 contro: Agente di riscossione Benevento Equitalia Sud S.p.a.;

avverso cartella di pagamento n. 01720120001761432 IRPEF-ALTRO 2005 contro: Ag. entrate dir. provin. uff. controlli Benevento;

proposto dal ricorrente: De Luca Giulia - via Giacomo Leopardi, 63 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (Benevento);

difeso da: Santillo Melina - viale Mellusi n. 96 - 82100 Benevento. Con apposito ricorso la signora De Luca Giulia, rappresentata e difesa dall'avvocato Santillo Melina, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento numero 017 2012 0001761 4 32 000 notificata dall'Agente della riscossione per la provincia di Benevento in relazione a ruolo ordinario numero 2012/000017 approvato e reso esecutivo dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, Ufficio controlli. Detta iscrizione scaturiva dall'intervenuta notifica di un avviso di accertamento per l'anno 2005 divenuto definitivo in assenza di ricorso. Al riguardo la parte eccepiva: 1) l'assenza di una motivazione corretta ed adeguata tale da rendere ammissibile il prodromico avviso di accertamento;

2) l'inadeguatezza dell'impugnata cartella alla sua funzione, attesa la mancata identificazione fiscale dell'obbligato;

3) l'errata indicazione delle sanzioni e l'assenza di informazioni circa l'intervenuta notifica agli altri eredi. Precisava di non aver mai ricevuto alcun atto prima dell'impugnata cartella e l'intervenuta decadenza per il decorso del prescritto termine. Lamentava, infine, la mancanza di alcuni elementi formali necessari al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Concludeva chiedendo sostanzialmente l'annullamento dell'impugnata cartella e la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio. Con proprie controdeduzioni, rilevando preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso avendo il contribuente omesso di presentare prima della proposizione dello stesso apposita istanza di reclamo con mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del...

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