N. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2011

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 544/2010 r.g. promossa da Il Castello Service societa' cooperativa (avv. Stefano Leuzzi), ricorrente;

Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I), (avv.

Rossella Quarta), convenuto.

Oggetto: ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di credito previdenziale ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nella causa iscritta.

Il Giudice all'udienza del 14 aprile 2011 ha pronunziato la seguente ordinanza.

Premesso che la cartella esattoriale opposta ha ad oggetto i contributi previdenziali richiesti alla societa' cooperativa ricorrente in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato dall'applicazione dell'art. 7, quarto comma del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;

che, in particolare, l'ente previdenziale ha ritenuto che la cooperativa opponente avrebbe dovuto fare applicazione, quanto al trattamento retributivo e normativo (e, conseguentemente, previdenziale) del CCNL AGCI, ANST-LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE (parte datoriale) - FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI (parte dei lavoratori) anziche' del diverso CCN LUNCI (parte datoriale) CONFSAL (parte dei lavoratori) (vedi verbale di accertamento, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto);

che l'art. 7, quarto comma del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, testualmente dispone:

'Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria';

Considerato, circa la rilevanza:

che la pretesa contributiva dell'ente previdenziale (oggetto del presente giudizio) si fonda sull'applicazione dell'art. 7, quarto comma del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; che quindi la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione di...

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