n. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2013 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis, ricorrente, contro Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rinaldi Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo Studio degli Avv.ti Augusto Fantozzi e Francesco Giuliani, giusta procura delega in calce al controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 64/37/07 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

Udito l'Avv. dello Stato Gianni De Bellis, per la ricorrente;

Udito l'Avv. Francesco Giuliani, per la resistente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r. Fatto Con l'impugnata sentenza n. 64/37/07, depositata il 12 luglio 2007, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in totale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale di Rieti n. 164/01/04, annullava l'avviso di accertamento n. 88030000516 IRPEG ILOR 1997 e la derivata cartella di pagamento n. 09609620040000414767 IRPEG ILOR 1997 emessi nei confronti della contribuente Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. Con l'avviso di accertamento, fonte d'innesco un PVC della G.d.F., venivano ripresi a tassazione interessi moratori non contabilizzati per £ 45.924,23, relativi a crediti maturati nei confronti di Unione Manifatture S.p.A., oltreche' considerata "indebita" la deduzione di £ 1.472.645.631 conseguente alla cessione di crediti "svalutati" a favore, ancora, di Unione Manifatture S.p.A., operazione, quest'ultima, che l'Ufficio riteneva elusiva ai sensi dell'art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. La CTR, per quanto d'interesse, annullava l'opposto avviso di accertamento perche', lo stesso, in violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, era stato notificato prima che fossero trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della lettera di chiarimenti richiesti alla contribuente. Difatti, i giorni trascorsi erano stati invece cinquantaquattro. Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate...

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