n. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2013 -

Il giudice, a scioglimento della riserva, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 cpc (RG n. 7618/2010) osserva e ritiene quanto segue. 1. Con ricorso depositato in data 25.5.10, i ricorrenti hanno chiesto "che il Tribunale di Firenze, preso atto della sentenza adottata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 1ª sez., SH e altri/Austria, del 1°aprile 2010, ritenuta la rilevanza della medesima nel giudizio a quo, valutata l'impossibilita' di operare in via di interpretazione l'adeguamento della norma di cui all'art. 4 c. 3 L. 40/04 a quanto previsto dalla Convenzione e deciso dalla Corte;

disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, con provvedimento ex art. 700 cpc - Nel merito e in via principale: preso atto in forza dell'art. 6/2 del Trattato di Lisbona ratificato il 1 dicembre 2009 e della conseguente integrazione del 'sistema CEDU' nell'ordinamento comunitario;

disapplicare l'art. 4 c. 3 della L. n. 40 del 16 febbraio 2004 per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU e per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti di: a) ricorrere alle metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

  1. utilizzare il materiale genetico di terzo donatore anonimo acquisito direttamente dalla coppia ovvero dal centro secondo quanto previsto dai DLGS 191/07 e DLGS 16/10, per la fecondazione degli ovociti della Sig.ra B. ;

  2. sottoporsi ad un protocollo di PMA adeguato ad assicurare le piu' alte chances di risultato utile compatibilmente a quanto stabilito dalla sentenza Corte cost. 151/09;

  3. sottoporsi ad un trattamento medico eseguito secondo tecniche e modalita' compatibili con un elevato livello di tutela della salute della donna nel caso concreto;

  4. disporre, in attesa della definizione dei giudizio di merito e in via incidentale dell'eventuale giudizio di legittimita' costituzionale, la crioconservazione degli embrioni prodotti e destinati al ciclo di PMA di tipo eterologo. In ogni caso renda in via d'urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno in relazione al caso di specie, indicando le modalita' di esecuzione;

renda ogni provvedimento relativo e conseguente;

- in via subordinata, per le ragioni sopra richiamate, ritenuta la portata della pronuncia della Corte Europea quale canone ermeneutico generale con valore sub-costituzionale, disapplicare l'art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU, per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti come formulato supra, e sollevare la questione di Legittimita' dell'art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con l'art. 11 e 117 Cost e per violazione degli artt. 2,3,13,32 Cost.;

- in via ulteriormente subordinata, questione di legittimita' dell'art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con l'art. 11 e 117 cost. per violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU e 2,3,13,32 Cost. Con vittoria di spese, competenze e onorari." 2. I ricorrenti hanno esposto in fatto: - di essere coniugati dal 2004 e di non essere riusciti a concepire un figlio per vie naturali, essendo risultata la assoluta sterilita' del marito come da documentazione medica che producevano;

- di aver tentato vanamente all'estero, stante il divieto previsto dalla l. 40/2004, la fecondazione eterologa sia in vivo sia in vitro;

- che i tre anni trascorsi nel tentare la procreazione medicalmente assistita (PMA) all'estero avevano comportato notevoli sacrifici economici oltre che un notevole stress psicofisico dovuto all'invasivita' dei trattamenti necessari;

- che, conosciuta la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, resa il 1.4.10, con cui questa aveva condannato l'Austria per violazione degli art. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) in ragione dell'illegittima e irragionevole discriminazione tra coppie operata dalla legge nazionale di quello Stato che proibiscono il ricorso alla donazione di gameti per la fertilizzazione in vitro ove questa costituisca l'unica possibilita' di avere un figlio e dovendo ritenersi che le decisioni della Corte non siano solo un parametro interpretativo per i giudici nazionali ma - a seguito dell'ingresso della CEDU nell'ordinamento comunitario avvenuto con la ratifica del Trattato di Lisbona - abbiano valore vincolante in quanto diritto comunitario, si erano rivolti al Centro convenuto per sottoporsi a trattamento di PMA in vitro;

- che il Centro aveva rifiutato, assumendo che la legge 40/2004 vietava in modo assoluto la fecondazione eterologa, che la sentenza della Corte EDU era destinata a produrre effetti diretti solo nell'ordinamento austriaco e che l'eventuale applicazione delle disposizioni della Corte non poteva avvenire in maniera automatica, essendo necessario un provvedimento di un giudice nazionale. 3. In diritto i ricorrenti hanno rilevato: - che, prima della ratifica del Trattato di Lisbona, la giurisprudenza riteneva costantemente che, mentre le norme comunitarie avevano piena e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, in forza dell'art. 11 Cost., le norme CEDU non producevano "effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo norme...

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