n. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2011 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e cosi' costituito: dott. Rocco De Giacomo, presidente;

dott.ssa Mdria Luisa De Rosa, giudice;

dott. Bartolomeo Ietto, giudice relatore, sciogliendo la riserva precedentemente formulata e pronunciandosi sul reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. dal dott. Rossi Cosimo avverso l'ordinanza emessa il 13 agosto 2009 dal giudice del lavoro e con il quale e' stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato l'11 giugno 2009 nell'interesse dello stesso dott. Rossi Cosimo;

Esaminati gli atti e sentite le deduzioni articolate dalle parti;

Osserva: Dalla documentazione allegata al fascicolo processuale emerge pacificamente il seguente «iter» della vicenda in oggetto: con l'istanza del 19 dicembre 2001, n. 18154 di prot. il predetto dott. Rossi ha chiesto al Ministero della giustizia - ai sensi dell'art. 1, commi 56, 56-bis, 57 e 58 della legge n. 662/1996 e succ. mod. ed integrazioni, della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 6 del 18 luglio 1997, del d.m. 6 luglio 1998, degli artt. 21 e ss. del C.C.N.L. e della circolare del Ministero della giustizia n. 207 del 12 novembre 1999 - di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, riducendo l'orario di servizio a 18 ore settimanali da prestare il martedi' ed il giovedi' con rientro pomeridiano, nonche' di essere autorizzato all'iscrizione all'albo professionale forense ed all'esercizio della professione di avvocato secondo le compatibilita' indicate dallo stesso Ministero della giustizia;

quest'ultimo, in data 23 gennaio 2002 e con decorrenza dal 1° febbraio 2002, ha rilasciato al citato dipendente l'autorizzazione al rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% e, quindi, allo svolgimento della professione di avvocato, legittimando il dipendente medesimo ad iscriversi il 15 marzo 2002 al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, e cio' sebbene - in ragione del limite territoriale di cui al d.m. 6 luglio 1998 - sempre il dott. Rossi sia stato contestualmente costretto a sollecitare il proprio trasferimento al Tribunale di Nocera Inferiore, ove attualmente e' in servizio presso la Sezione esecuzioni mobiliari;

all'indomani dell'approvazione della legge 25 novembre 2003, n. 339 - che ha modificato la precisata legge n. 662/1996, statuendo, in special modo, all'art. 2, che tutti coloro che, come l'odierno reclamante, avevano «ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e risultavano «ancora iscritti», potessero «optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine ... entro trentasei mesi dalla "stessa'' entrata in vigore», comunicazione in mancanza della quale il medesimo consiglio dell'ordine avrebbe «provveduto alla cancellazione di ufficio dell'iscritto dal proprio albo» il dott. Rossi, con la missiva del 1° dicembre 2006, n. 466 di prot., ha fatto, in ogni caso, presente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento la propria scelta di conservare il rapporto di lavoro pubblico in «part-time» ridotto al 50%: una scelta di cui il Presidente dello stesso Consiglio dell'Ordine di Benevento ha messo al corrente la Corte di Appello di Napoli con un'ulteriore comunicazione trasmessa dalla medesima Corte di Appello, con la nota del 15 gennaio 2007, n. 1129/2007 di prot., al Ministero della giustizia, il quale, a sua volta, con l'atto di diffida del 12 settembre 2007, ha intimato l'originario ricorrente a documentare, entro quindici giorni e proprio alla luce del richiamato art. 2 della legge n. 339/2003, l'avvenuta presentazione dell'istanza di cancellazione dall'Albo degli avvocati;

con la delibera del 27 settembre 2007 il Consiglio dell'Ordine di Benevento - al quale, gia' con nota del 20 marzo 2007, la Corte di Appello di Napoli aveva fatto presente che il ricorrente medesimo...

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