N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2011

IL TRIBUNALE ORDINARIO Ha emesso, dandone lettura alle parti, la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2102/2007 R.G.A. avente ad oggetto: azione di ripetizione di somme indebitamente percepite in rapporto di conto corrente bancario, tra Mercaldo Ugo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Romano sito in Benevento Viale Mellusi n.

40, come da procura in atti, attore e San Paolo Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Criscoli, sito in Benevento Via Giustiniani n. 18, come da procura in atti, convenuta.

Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2007 Mercaldo Ugo esponeva di aver intrattenuto con la filiale San Paolo Banco di Napoli s.p.a. di Benevento un rapporto di conto corrente bancario contraddistinto dal n. 7073 (numero erroneamente indicato e poi successivamente corretto in quello portante il n. 27/90), iniziato in data 14-21 settembre 1992 e chiuso in data 31 dicembre 2006 con saldo debitorio a carico di esso attore.

Allegava che su detto conto, la banca aveva calcolato e addebitato commissioni di massimo scoperto ed interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., sulla base di clausole contrattuali nulle e prive di effetto, per cui, non essendo stato possibile ottenere bonariamente dalla banca quanto indebitamente dalla stessa percepito - giusta richiesta raccomandata di restituzione notificata alla banca in data 5 marzo 2007 - l'attore chiedeva al giudice di dichiarare che il San Paolo Banco di Napoli s.p.a. durante il rapporto bancario intercorso aveva addebitato interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti e quindi di conseguenza condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite per le causali suindicate, oltre vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, la banca eccepiva in via preliminare la nullita' dell'atto di citazione per genericita' ed indeterminatezza dei fatti costitutivi posti a base della domanda e nel merito tempestivamente eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito in quanto decorrente il periodo prescrizionale dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata.

Deduceva, peraltro, l'avvenuta decadenza dalla contestazione degli estratti conto, atteso che il correntista, pur avendoli ricevuti periodicamente, non li aveva mai impugnati entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 119 del T.U. n. 385/93.

Affermava, inoltre, la legittimita' delle pattuizioni - e delle conseguenziali annotazioni in conto corrente - relative alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto, per cui concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Indi, prodotti dalle parti i contratti, gli estratti conto ed i conti scalari relativi al c/c 27/90, il giudice istruttore, sul presupposto non esplicitato della nullita' della clausola anatocistica per violazione dell'art. 1283 c.c. e della clausola di commissione di massimo scoperto per violazione degli artt. 1418, comma 2 e 1346 c.c. (indeterminatezza ed i indeterminabilita' della stessa atteso che il contratto contiene solo l'indicazione in percentuale della commissione ma non l'indicazione dei criteri di' calcolo) disponeva una consulenza tecnica finalizzata alla ricostruzione contabile del rapporto bancario depurato dagli effetti della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con applicazione del criterio della capitalizzazione annuale degli stessi.

Successivamente, depositata una prima relazione di consulenza, resi chiarimenti alla stessa con redazione di una relazione integrativa che accertava - con il criterio della capitalizzazione annuale degli interessi debitori - un saldo reale attivo a favore dell'attore di euro 26.832,87 al 31 dicembre 2006, precisate le conclusioni, all'udienza del 28 ottobre 2010 la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.

190 c.p.c.

Con ordinanza depositata in cancelleria in data 1°...

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