n. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Sezione 1ª penale Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Gabriele Perna, Presidente;

dott. Stefano Sernia, giudice rel.;

dott.ssa Maddalena Torelli, giudice;

All'udienza del giorno 31 marzo 2014, nel processo nei confronti di D. M. J., F. E. e N. R., liberi contumaci, e N. R., detenuto per questa (ed altra) causa, presente;

Sentite le parti, ha pronunziato la seguente ordinanza;

All'udienza del 6 novembre 2013 il P.M. ha modificato l'imputazione di associazione di stampo mafioso, contestata all'imputato N. R., estendendone l'estensione temporale dalla data del giugno 2010 (oggetto dell'originaria imputazione) a quella del marzo 2013, cosi' ritenendo di adeguare l'imputazione alle risultanze processuali. La difesa, alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 237/2012 della Corte costituzionale, chiede ammettersi il N. a giudizio abbreviato condizionato in relazione all'imputazione cosi' modificata;

in subordine, solleva eccezione di incostituzionalita' dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non consenta all'imputato di richiedere riti alternativi in relazione alla modifica dell'imputazione operata dal P.M. con riferimento a fatti non gia' risultanti dalle indagini. Il P.M. obbietta che tratterebbesi, piu' che di contestazione di un fatto diverso, della contestazione di un fatto nuovo secondo la disciplina dell'art. 518 c.p.p., in relazione al quale sarebbero mal poste le questioni sollevate dalla difesa, che potrebbe semplicemente negare-giusta quanto appunto previsto dall'art. 518 c.p.p., il consenso alla contestazione suppletiva e cosi' salvaguardare il suo diritto a riti alternativi nel procedimento che occorrerebbe instaurare distintamente. La posizione del P.M. non appare condivisibile;

nella giurisprudenza e' costante la differenziazione tra fatto diverso e fatto nuovo, a seconda che il fatto oggetto di contestazione integrativa si ponga in termini modificativi o invece aggiuntivi rispetto alla originaria imputazione;

di fatto nuovo cioe' puo' parlarsi solo allorche', rispetto al fatto gia' oggetto di contestazione, il P.M. introduca un fatto ulteriore, ontologicamente distinto rispetto a quanto gia' contestato, ed ad esso non connesso ai sensi dell'art. 12, lettera b) c.p.p. (applicandosi in tal ultimo caso la disciplina di cui all'art. 517 c.p.p., analoga a quella di cui all'art. 516 c.p.p.);

laddove invece, in tema di reati permanenti in genere e di reato...

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