n. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2013 -

IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la decisione riservata assunta all'udienza del 31/10/2012 nel procedimento civile in epigrafe emarginato ha pronuncialo la seguente ordinanza fra Guariniello Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Geronimo come in atti attore;

Contro Soc. GORI S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Buonajuto e Mario Percuoco come in atti convenuta;

Oggetto: restituzione somma. Svolgimento del procedimento. L'attore evocava dinanzi a questo Giudice la Soc. G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale di Risorse Idriche - al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 29,31, oltre accessori di legge, richieste dalla convenuta e ad essa corrisposte come da fattura in atti, in relazione alla voce di tariffa relativa alla adeguata remunerazione del capitale investito, non piu' dovuta all'esito della nota consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011. Chiedeva altresi' la condanna della convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite. Nel corso dell'udienza dei 31 ottobre 2012, il difensore di parte attrice sollevava eccezione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione e questo Giudicante, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati. Rilevanza della questione nel giudizio a quo. L'art. 13 del decreto-legge n. 212/2011, convertito nella legge n. 10/2012, nell'introdurre un nuovo comma all'art. 91, c.p.c., stabilisce che «Nelle cause previste dall'art. 82, primo comma c.p.c. (ossia le cause innanzi ai giudice di pace di valore interiore a 1.100,00 euro, per le quali non e' obbligatoria l'assistenza di un legale, in virtu' della modifica dell'art. 82, primo comma, c.p.c., operata dallo stesso decreto in esame, che ha elevato a millecento euro il limite per l'autodifesa - n.d.r.) le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda». Occorre precisare che, nel caso che ci occupa: la citazione e' stata notificata in data 04/4/2012, e quindi successivamente all'entrata in vigore della norma qui censurata;

trattasi di controversia di valore non superiore a millecento euro;

la causa e' matura per la decisione e la domanda, risultando fondata, va accolta;

alla soccombenza della parte convenuta consegue la condanna alle spese della stessa, principio cui questo...

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